Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22889 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22889 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mammì Vincenzo, nato a Genova in data 11/05/1973
avverso la sentenza del 16/11/2011 della Corte d’appello di Genova R.G. n. 1236/2011
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16/11/2011, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Vincenzo Mammì, avendolo
ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624, 625, n. 2 e 7, cod. pen.
(capo a) e 707 cod. pen. (capo b).
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto il motivo di gravame, con il quale
si era eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’illegittimità dell’elezione di
domicilio. In particolare, si era dedotto che l’imputato, impossibilitato ad indicare un proprio
difensore di fiducia ed un proprio recapito, aveva eletto domicilio presso il difensore
nominatogli d’ufficio, senza, successivamente, mettersi in contatto con quest’ultimo, che, a
sua volta, era stato costretto a svolgere la difesa di una persona sconosciuta ed
irrintracciabile.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto, nell’interesse del Mammì, ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
1

Data Udienza: 10/04/2013

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che l’irritualità dell’elezione di domicilio
effettuata dal Mammì presso il difensore d’ufficio, all’epoca a lui sconosciuto, ha determinato
la nullità di tutti gli atti processuali conseguenti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce che la contravvenzione di cui all’art. 707
cod. pen., commessa in data 26/06/2006, era già prescritta alla data del 16/11/2011.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Deve, al riguardo, ribadirsi che l’irritualità dell’elezione di domicilio per le notificazioni

norma dell’art. 97 cod. proc. pen. – la cui identità gli sia sconosciuta nel momento in cui la
effettua, non osta all’operatività del disposto dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., a
tenore del quale la notifica è effettuata mediante consegna al difensore quando, nei casi
previsti dai commi primo e terzo, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonei (Sez. 5, n. 34561 del 15/06/2010, Caraluti, Rv. 248174: nella specie si
è ritenuta valida la notifica all’imputato del decreto di rinvio a giudizio, effettuata presso lo
studio del difensore di ufficio, a lui ignoto all’atto dell’elezione di domicilio).
Nella specie, la notifica è stata appunto eseguita ai sensi dell’art. 161 del codice d rito presso
il difensore d’ufficio, Lars Markus Hansen.
Tale soluzione, in quanto riposa sulla condotta serbata dal medesimo autore dell’invalida
elezione di domicilio, si sottrae ai dubbi di illegittimità costituzionale della disciplina,
adombrati in ricorso, con riguardo all’art. 111, commi secondo e terzo della Costituzione.
2. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, dal momento che la contravvenzione di cui
all’art. 707 cod. pen. era già estinta per prescrizione alla data del 16/11/2011, per essere il
relativo termine spirato il 13/11/2011. Ne discende che, limitatamente a tale reato, la
sentenza va annullata senza rinvio con conseguente eliminazione della pena inflitta a tale
titolo dal giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 707 cod. pen
per essere estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena per cemtinuazione
di un mese di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 10/04/2013

Il Componente estensore

eseguita dall’indagato presso un soggetto – nella specie, il difensore nominato ex officio a

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