Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22888 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22888 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marino Tommaso, nato a Marsala il 31/05/1985
avverso la sentenza del 20/04/2012 della Corte d’appello di Palermo R.G. n. 1560/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di
primo grado quanto all’affermazione di responsabilità di Tommaso Marino in ordine al reato
a lui ascritto (art. 110, 112, n. 4, 624, 625, n. 4 e 5, 99, comma terzo, cod. pen.), ma ha
rideterminato la pena nei seguenti termini: escluse le attenuanti generiche, in relazione ai
numerosi, gravi, specifici e reiterati precedenti penali, e l’attenuante del danno patrimoniale
di speciale tenuità — attenuante che, comunque, avrebbe dovuto essere giudicate subvalente
rispetto alle contestate aggravanti -, la Corte territoriale, in relazione ai criteri di cui all’art.
133 cod. pen., ha applicato alla pena base stabilita dal Tribunale di anni tre di reclusione ed
euro 900,00 di multa, un aumento di tre mesi di reclusione ed euro 150 di multa per la
recidiva e di tre mesi di reclusione ed euro 150 di multa per l’aggravante di cui all’art. 114
(rectius: 112, n. 4) cod. peri., operando infine la riduzione di un terzo per il rito. Si è così
giunti alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 800 di multa.
1

Data Udienza: 10/04/2013

2. Nell’interesse del Marino è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo, con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,
mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, si critica la determinazione del trattamento sanzionatorio in termini incongrui
rispetto a quanto previsto dall’art. 67 cod. pen. e l’assenza di motivazione in ordine alla
quantificazione della pena.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.

favore dell’imputato non è stata riconosciuta alcuna circostanza attenuante, rileva il Collegio
il carattere assolutamente generico delle doglianza del ricorrente, in quanto la Corte
territoriale risulta aver fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 69 cod. pen., dopo
avere confermato la pena detentiva base nel minimo edittale previsto dall’art. 625, ult. co.
dello stesso codice, per il caso di furto pluriaggravato.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2013

Il Componente estensore

nte

Al di là del richiamo all’art. 67 cod. pen., frutto di evidente errore materiale, giacché in

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