Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22887 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22887 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Monti Giancarlo, nato ad Acqui Terme in data 08/07/1944
avverso la sentenza del 29/11/2010 del Tribunale di Acqui Terme R.G. n. 6/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso del ricorso
Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Acqui Terme, in riforma della sentenza di primo
grado, ha ritenuto la responsabilità di Giancarlo Monti per il reato a lui ascritto e lo ha
condannato, ai soli effetti civili, al risarcimento del danno sofferto dalla costituita parte civile,
Nicoletta Poggio.
Il Tribunale ha ritenuto che l’espressione adoperata dall’imputato nei confronti della Poggio
(“sei una rompiballe, nel corso di un’assemblea condominiale non fosse proporzionata al
contegno assunto dalla donna, dal momento che la sua scelta di astenersi nella votazione
riguardante le nuove tabelle millesimali non configurava un fatto ingiusto, anche in ragione
del fatto che si trattava della prima assemblea finalizzata all’esame della proposta e che non
erano emersi pregressi contrasti in cui la Poggio avesse assunto posizioni ostruzionistiche e
vessatorie.
2. Nell’interesse del Monti è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

1

Data Udienza: 10/04/2013

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 591, comma 2 e 576 cod. proc.
pen., per avere il Tribunale ritenuto ammissibile l’impugnazione della parte civile, che si era
limitata a richiedere, nell’originario ricorso per cassazione, riqualificato come appello,
“l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio ai soli effetti civili”.
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, per avere il Tribunale ritenuto l’espressione adoperata non proporzionata al
contegno assunto dalla persona offesa, trascurando di considerare il rapporto di confidenza
esistente fra le parti e il contesto nel quale il fatto si era verificato, ossia un’assemblea di

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, per avere il Tribunale ritenuto insussistente la scriminante di cui all’art. 599
cod. pen., dal momento che il Monti attendeva da tempo la modifica delle tabelle millesimali,
ritenuta corretta da un tecnico nominato ed accettato da tutti i condomini e destinata ad
essere approvata nell’assemblea del 07/11/2006, che, secondo quanto riferito dal teste
Capra, “era l’ultima di una serie, in quanto il geometra era già venuto due volte a spiegare”.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Infatti, l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non
abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa
indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 – dep.
08/02/2013, P.C. in proc. Colucci e altri, Rv. 254130). Nella specie, peraltro, la parte civile,
secondo quanto riconosciuto nello stesso ricorso, nel suo originario ricorso per cassazione,
riqualificato come appello da questa Corte, aveva “richiesto l’annullamento con rinvio per un
nuovo giudizio ai soli effetti civili”.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se l’espressione
utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594
cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle
personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia
stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv.
232339, secondo cui è priva di rilevanza offensiva l’espressione “siete venuti a rompere le
scatole” proferita nel contesto di un vivace scambio verbale tra professoresse; si veda anche
Sez. 7, n. 41752 del 16/10/2001, Bastianelli, Rv. 220643).
Nella specie, ritiene questa Corte che l’espressione adoperata all’interno di un’assemblea
condominiale, caratterizzata da una pur minima animosità scaturente dall’annosa questione
che le parti cercavano di risolvere, sia priva di reale offensività della personalità del
destinatario.
La sentenza va in conseguenza annullata, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.

condominio.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma il 10/04/2013

Il Componente estensore

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