Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22886 del 14/05/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22886 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A. parte offesa nel procedimento
c/
avverso il decreto n. 13671/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
11/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
01\

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. A.A. propone ricorso per cassazione contro il decreto di
archiviazione del gip del tribunale di Bergamo dell’Il dicembre 2012
lamentando, in qualità di persona offesa, di non essere stato
avvisato, nonostante apposita richiesta nell’atto di querela.
2. Il sostituto Procuratore generale presso questa suprema corte, dottor

offesa, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnato
provvedimento, con trasmissione degli atti all’ufficio gip procedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato; dagli atti non risulta essere stato effettuato
l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa,
nonostante l’invito del Pubblico Ministero. L’omesso avviso della
richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto
richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente
nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 127, comma
quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, Tonietto,
Rv. 255108).

2.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso

p.q.m.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per
l’ulteriore corso.
Così deciso il 14/05/2014

Selvaggi, ha concluso in conformità con il ricorso della persona

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