Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22886 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22886 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDERLINI ROSELLA N. IL 07/05/1957
avverso la sentenza n. 129/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 12/04/2016
1. Rosella Anderlini propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del
27 gennaio 2014 con la quale la Corte di appello di Firenze confermava le
statuizioni civili emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze per i reati di
calunnia e lesioni personali, che dichiarava estinti per prescrizione.
Nel ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, in quanto
la sentenza impugnata non avrebbe accertato la responsabilità dell’imputata,
mentre non avrebbe valorizzato elementi a favore della tesi della veridicità di
quanto la stessa denunciato (ferite compatibili con autolesione), e comunque la
2.
Il ricorso è inammissibile perché propone censure in fatto e
manifestamente infondate.
La sentenza impugnata ha esaminato tutte le doglianze dell’imputata
addivenendo alla conclusione che dovesse escludersi la tesi sostenuta dalla
stessa di un’ipotesi di autolesionismo ad opera della parte offesa, deponendo in
tal senso la localizzazione e la duplicità delle ferite.
A tale trama argomentativa, adeguata e priva di manifeste illogicità, la
ricorrente contrappone critiche di mero dissenso e, relativamente all’elemento
soggettivo, di merito, non consentite in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2016.
mancanza di dolo.