Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22881 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22881 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBANO ROSELLA N. IL d6/07/1964
avverso la sentenza n. 3503/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 12/04/2016
1. Rosella Barbano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9
aprile 2015 con la quale la Corte di appello di Genova confermava parzialmente
la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Savona per il reato di
illecita importazione di 250 grammi di eroina.
Nel ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine
alla ritenuta responsabilità dell’imputata e alla mancata assunzione di prove
decisive.
censure proposte.
Le critiche sono generiche, in quanto non si confrontano con le ragioni
esposte nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello compiutamente
motivato in ordine alla partecipazione dell’imputata nel reato contestato,
evidenziando le risultanze processuali che dimostravano il pieno coinvolgimento
della stessa nell’operazione di importazione.
Quanto alla mancata assunzione di prove decisive, la relativa deduzione
appare parimenti generica e comunque manifestamente infondata. La ricorrente
infatti non spiega perché, a suo avviso, le invocate prove, ove esperite,
avrebbero sicuramente determinato una diversa pronuncia (deve infatti ritenersi
«decisiva», secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella
motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente
determinato una diversa pronuncia, tra tante, Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014,
Di Meglio, Rv. 259323).
In ogni caso, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel
giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di
primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.) (tra tante, Sez. 5, n.
34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995). E tali non erano le prove indicate
dall’imputata.
La censura risulta inammissibile perché generica, anche laddove la
ricorrente abbia soltanto censurare la mancata rinnovazione in appello
dell’istruttoria dibattimentale, in quanto non ha evidenziato nell’impugnazione
l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata,
di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento
e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state
presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di
determinate prove in appello (tra tante, Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.
2014, Cozzetto, Rv. 258236).
2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2016.
spese processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle cassa delle