Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2288 del 27/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2288 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLE GIUSEPPE N. IL 20/08/1960
PELLE ANTONIA N. IL 09/02/1976
PIZZATA FRANCESCO N. IL 31/01/1968
avverso il decreto n. 5/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 09/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/se le conclusioni del PG Dott. ka„gt, e_e_4.,;.,,,_
i v,
e/Le_ isj2,

ue

e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 4.5.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, premesso che PELLE Giuseppe era
stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
con obbligo di soggiorno e che era intervenuta condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod.
pen., disponeva la confisca di un capannone adibito a stalla intestato ai coniugi PIZZATA
Francesco e PELLE Antonia e rigettava la richiesta di confisca di altri beni.

Francesco e PELLE Antonia, ma la Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto in data
9.1.2015 confermava il provvedimento di confisca.
Ricorrono per Cassazione i difensori di PELLE Giuseppe e dei terzi interessato PIZZATA
Francesco e PELLE Antonia.
Lamenta PELLE Giuseppe la mancata prova dell’intestazione fittizia.
RIZZATA Francesco e PELLE Antonia contestano la valenza probatoria data alle dichiarazioni del
PELLE e sostengono che la presunzione di fittizia intestazione è disancorata da oggettivi
elementi probatori.
Il ricorso proposto dai terzi interessati PIZZATA Francesco e PELLE Antonia è inammissibile per
mancanza di procura speciale.
Le SSUU di questa Corte nella Sentenza n. 47239 del 2014 Rv. 260894 hanno ribadito il
principio che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone
la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di
procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen. e hanno affermato che in tal caso non può
trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la
regolarizzazione del difetto di rappresentanza
Così come è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da PELLE Giuseppe – avverso il
decreto di confisca dei beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi – per carenza di interesse
Ed invero l’impugnativa che è volta a contestare la ritenuta fittizia intestazione del bene
doveva essere proposta dal terzo apparente intestatario e non certo da chi si ritenga abbia la
disponibilità dello stesso bene, che, fondatamente, si presuma intestato a terzi al fine di
sottrarlo a coattiva apprensione, in ragione della paventata od attuale soggezione a misure di
prevenzione.
La ragione è di intuitiva evidenza. L’impugnativa del proposto, che contesti la ritenuta
divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica, non potrebbe significare altro che
riconoscimento di effettiva disponibilità, e dunque del presupposto legittimante l’ablazione del
cespite, non avendo egli – in linea astratta – alcun qualificato interesse a dedurre una
situazione di mera apparenza. (cfr. Cass. n. 6208 del 21.10.2010 Rv. 249499;
n. 15474 del 2012 Rv. 252811; N. 7433 del 2014 Rv. 259510)

Avverso il decreto proponevano appello PELLE Giuseppe ed i terzi interessati PIZZATA

I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle s ese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 27.10.2015

Giovanna VERGA

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA