Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22879 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22879 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIVARA MARCO N. IL 02/12/1974
avverso la sentenza n. 976/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di IMPERIA, del 05/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Marco Rivara propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5
maggio 2015 con la quale il Tribunale di Imperia applicava, sull’accordo delle
parti, la pena nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990.
Nel ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in
relazione alla omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.

pena sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., per il giudizio negativo
sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti
risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In
caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver
effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non
ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992 – dep. 15/05/1992, Di
Benedetto, Rv. 191135).
Orbene, il ricorrente si limita a prospettare ipotesi di proscioglimento in
relazione a situazioni fattuali per nulla emergenti dalla sentenza impugnata,
tenuto anche conto che la mera ripetitività delle condotte non è certo di per sé
dimostrativa della tossicodipendenza dell’imputato e quindi di un uso
esclusivamente personale delle sostanze detenute.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2016.

Va ribadito che, in relazione alla motivazione della sentenza che applica la

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