Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22877 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22877 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SINESI CARMINE N. IL 11/06/1959
avverso la sentenza n. 1478/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari in data 19.1.2012 ,confermava la decine di primo
/
grado con la quale Carmine Sinesi era stato condannato in relazione al reato di cui all’art.
22, comma 12, d.igs. 286/98, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4000 di
ammenda, per avere occupato per lavoro subordinato alle proprie dipendenze, con
mansioni di autista, un cittadino moldavo privo del permesso di soggiorno.
In specie, riteneva non dimostrata, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo e
soggettivo del reato contestato, la circostanza dedotta dalla difesa secondo la quale

occupava delle assunzioni dei dipendenti.

2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, denunciando la
violazione di legge ed

il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della

responsabilità rilevando che non riveste la carica di amministratore e legale rappresentate
della ditta Autotrasporti Sinesi Francesco e C., che fa capo a Leonarda Inchingoli.

CONSIDETATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, deve rilevarsi che, la deduzione posta a fondamento del ricorso non ha
formato oggetto dell’atto di appello, laddove le argomentazioni difensive volte ad
escludere la responsabilità del ricorrente riguardavano la circostanza che l’imputato, pur
essendo amministratore della ditta, non si occupava dell’assunzione dei dipendenti.
Del resto, non risulta documentato che il ricorrente non avesse tale carica all’epoca
del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 febbraio 2013.

l’imputato, pur essendo formalmente titolare e legale rappresentante della ditta, non si

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