Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22872 del 06/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22872 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO VALENTINO N. IL 20/05/1965
avverso l’ordinanza n. 6130/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 06/02/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano
respingeva il reclamo proposto da Valentino Del Vecchio avverso il provvedimento con il
quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva respinto l’istanza di liberazione
anticipata relativamente al periodo di detenzione dal 12.9.2010 all’11.3.2011, tenuto
conto che il condannato ha commesso il reato di furto in data 3.8.2011, condotta
sintomatica di mancata adesione al trattamento penitenziario.
reato di furto non può essere qualificata sentenza di condanna ed escludere la liberazione
anticipata.
CONSIDETATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto
sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati.
All’evidenza la commissione di un reato può essere posta a fondamento della
valutazione negativa, ancorchè Il relativo procedimento si sia concluso con l’applicazione
di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Invero, la condotta illecita del condannato
può essere fatta oggetto di valutazione anche indipendentemente dall’affermazione della
penale responsabilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, Il 6 febbraio 2013.
2. Ricorre l’interessato, personalmente, rilevando che l’applicazione di pena per il