Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22869 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22869 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MENFOO ALLAL N. IL 09/08/1982
avverso la sentenza n. 456/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 12/04/2016
1. Menfoo Allal propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26
marzo 2015 con la quale la Corte di appello di Milano confermava la condanna
emessa nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309
del 1990.
Nel ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in
relazione al trattamento sanzionatorio.
2. il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
fornito adeguata e corretta motivazione in ordine alla dosimetria della pena,
indicando i fattori — tratti dai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. — che
rilevavano la gravità del fatto e la capacità a delinquere.
Inoltre, là dove si denunciano vizi logici, il ricorso è del tutto generico in
quanto si limita ad invocare astratti principi di legittimità, non individuando
specifici motivi di doglianza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle cassa
delle ammende.
Così deciso il 12/04/2016.
Contrariamente all’assunto contenuto nell’impugnazione, il giudicante ha