Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22867 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22867 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLETTO ANDREA N. IL 14/09/1991
avverso la sentenza n. 1717/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 12/04/2016
30284-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Poletto Andrea a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di
legge;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese iIrocessua1i e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE