Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22864 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22864 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMORI ROSA N. IL 19/02/1962
avverso la sentenza n. 1508/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Rosa Amori propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25
febbraio 2015 con la quale la Corte di appello di Milano confermava la condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecco per il reato di cui all’art. 368
cod. pen.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in relazione all’accertamento di
penale responsabilità dell’imputata (falsità della denuncia, dolo e valutazione
della testimonianza di Dolci Matteo)

Il ricorso propone una inammissibile lettura alternativa delle risultanze
processuali, non supportata dalla dovuta specificità in ordine alla denuncia del
vizio di travisamento (non potendo la Corte di cassazione valutarne la
sussistenza solo sulla base di mere e scarne frasi estrapolate dalle deposizioni
testimoniali, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
265053).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2016.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità.

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