Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22861 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22861 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENCO ALVISE N. IL 11/06/1965
avverso la sentenza n. 4942/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Alvise Venco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26
marzo 2015 con la quale la Corte di appello di Milano confermava la condanna
emessa, a seguito di rito abbreviato, nei suoi confronti dal Tribunale di Busto
Arsizio per i reati di cui agli artt. 337, 699, 612 e 697 cod. pen.
Nel ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in
relazione all’accertamento di penale responsabilità dei reati di cui agli artt. 699 e
612 cod. pen.

proposte.
E’ principio pacifico che il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione
naturale è l’offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche
propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell’art. 699, comma
secondo, cod. pen. (tra le tante, Sez. 1, n. 49746 del 15/12/2009, Flamini, Rv.
245986).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto propone censure su capi non
direttamente attinti dai motivi di appello.
In ogni caso, si tratta di deduzioni manifestamente infondate, considerato il
tenore della frase pronunciata all’indirizzo della parte offesa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2016.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure

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