Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22857 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22857 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONO GAETANO N. IL 02/03/1974
avverso la sentenza n. 563/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 12/04/2016

30209-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Buono Gaetano a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di
legge;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiar inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese a i cessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Rom 12 aprile 2016
L’ese. re

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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