Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22855 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22855 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FENICI ROBERTO N. IL 06/12/1972
avverso la sentenza n. 1865/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 12/04/2016
1. Roberto Fenici propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9
giugno 2014 con la quale la Corte di appello di Perugia confermava la condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia per il reato di evasione.
Nel ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in
relazione all’imputazione e al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle
censure proposte.
ricostruzione in fatto della condotta contestata, richiamando in modo del tutto
generico le evidenze probatorie che sarebbero state travisate, senza peraltro
documentarne l’esistenza.
In ogni caso, quanto alle contraddizioni lamentate, la motivazione della
sentenza impugnata non contiene le illogicità censurate, avendo accertato il
plurimo allontanamento dall’abitazione.
In ordine al terzo motivo, le censure si risolvono nel mero dissenso alla
motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, all’aumento per la continuazione, alla dosimetria della
pena e al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Al contrario, la sentenza impugnata appare motivare in modo adeguato e
logico al riguardo (richiamando quali indici di valutazione la gravità delle
violazioni, la reiterazione delle violazioni in un breve lasso temporale, i
precedenti penali, dimostrativi di una elevata capacità a delinquere).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle cassa delle
ammende.
Così decis il 12/04/2016.
Il Con gliere estensore
Er lia Calvanese
do
In ordine al primo e al secondo motivo, il ricorso prospetta una diversa