Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22854 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22854 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINNA FRANCA N. IL 14/09/1948
avverso la sentenza n. 185/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Franca Pinna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17
ottobre 2014 con la quale la Corte di appello di Perugia confermava le statuizioni
civili emesse nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., per
falsamente incolpato il figlio di Francesco Lanari di averla percossa cagionandole
lesioni.
Nel ricorso, l’imputata afferma la veridicità dei fatti e chiede di essere

Con successiva memoria, la ricorrente illustra circostanze di fatto a suo
favore.
Con motivi aggiunti, la ricorrente chiede l’applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorso non individua nessuna censura che giustifichi l’esame da parte
della Corte di cassazione della sentenza impugnata, contenendo soltanto
generiche asserzioni o elementi di mero fatto.
In ogni caso, la sentenza appare adeguatamente e logicamente motivata in
ordine all’accertamento dei fatti contestati all’imputata.
Va ritenuta manifestamente infondata anche la richiesta di applicazione della
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art.
131-bis cod. pen. Sulla base del vaglio di astratta non incompatibilità della
fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti
processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis cod. pen.
risulta infatti che la condotta dell’imputata non fu di modesta entità, come
dimostra tra l’altro all’evidenza la liquidazione dei danni in favore della parte
civile.
Va ribadito che l’esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile
con l’irrogazione del minimo della pena, atteso che l’art.131-bis cod.pen. può
trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena
in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato
tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti (Sez. 6, n. 44417 del
22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

aiutata a salvare i figli dalla criminalità.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle cassa delle
ammende.

Così deciso il 12/04/2016.

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