Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22853 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22853 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONACCORSO SANDRO N. IL 26/07/1972
avverso la sentenza n. 1903/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17.10.2007 la Corte di cassazione annullava la sentenza
della Corte di appello di Reggio Calabria in data 30.4.2007 qualificando il fatto contestato
– per quanto qui interessa – a Sandro Bonaccorso nel reato di truffa aggravata e rinviava
alla predetta Corte limitatamente alla determinazione della pena.
La Corte territoriale, a seguito del rinvio, con sentenza del 24.1.2012, tenuto conto
che all’imputato non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione
dei gravi precedenti penali, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. condannava il

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
lamentando il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena lamentando
che non sono stati indicati l’entità della pena base e degli aumenti per le aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente, del tutto aspecifiche, sono manifestamente infondate,
atteso che la Corte territoriale ha valorizzando i precedenti che risultano a carico del
ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 6 febbraio 2013.

Bonaccorso alla pena di anni due di reclusione ed euro 300 di multa.

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