Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22852 del 06/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22852 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI TRAPANI NICOLO’ N. IL 08/06/1961
avverso l’ordinanza n. 2716/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
cgo’c.
Data Udienza: 06/02/2013
Ritenuto in fatto
Con ordinanza deliberata il 18 ottobre 2011 il Tribunale di sorveglianza
di Bologna rigettava il reclamo proposto da Di Trapani Nicolò, sottoposto a
regime differenziato, avverso il provvedimento in data 17 giugno 2011 che
disponeva il mancato inoltro al detenuto di due missive a lui dirette, osservando
che la decisione impugnata era corretta, contenendo le due missive
comunicazioni criptiche e disegni indecifrabili, sicché l’inoltro delle stesse al
sicurezza.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato
diffusamente contestando il merito della decisione, lesivo di diritti fondamentali,
e rimarcando, per quanto specificamente rileva nel presente giudizio, la
mancanza di una valida e concreta motivazione circa l’ambiguità dei contenuti
della missiva, affermati in termini apodittici.
Considerato in diritto
L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici o
comunque manifestamente infondati.
Il Tribunale ha dato conto delle esigenze primarie che hanno portato
all’adozione delle misure di ordine preventivo di cui si è detto, che trovavano
giustificazione nell’interesse più ampio rispetto a quello, pur rilevante, del
singolo, diretto a scongiurare Il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza
dell’Istituto rappresentato dalla presenza nelle missive censurate di frasi oscure
e non intellegibili, scritte sulla base di un codice comprensibile solo tra mittente e
destinatario.
Nè per altro può fondatamente sostenersi che la limitazione imposta dal
visto di censura sia lesiva del diritto di libera espressione, postulando essa
soltanto la necessità che sia rispettato l’onere della chiarezza nell’esercizio
epistolare quando il soggetto mittente o ricevente è detenuto soggetto al regime
differenziato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una somma
congruamente determinabile in C 1000,00.
P.Q.M.
detenuto poteva effettivamente costituire pericolo per l’ordine pubblico e la
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.