Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22850 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22850 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SKHAIRI AHMED N. IL 15/03/1966
avverso la sentenza n. 3113/2015 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
08/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 12/04/2016
1. Ahmed Skhairi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’8
maggio 2015 con la quale il Tribunale di Padova applicava la pena concordata tra
le parti per più reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc.
pen.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità delle censure proposte.
Il ricorso non si confronta infatti con le ragioni esposte nella motivazione del
mancanza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,
indicando analiticamente le fonti di prova che dimostravano la sussistenza dei
fatti ascritti all’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso• 2/04/2016.
provvedimento impugnato, che contenevano un espresso riferimento alla