Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2285 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2285 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Formentini Giacinto, n. a Scanzorosciate il 21/09/1948;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 18/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Izzo, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avv. Manduchi, che si è riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO
l. Con sentenza del 18/10/2011 il Tribunale di Roma ha dichiarato estinto nei
confronti di Formentini Giacinto

per intervenuta prescrizione il reato di cui agli

artt. 7, comma 2, e 89 lett. a) del d, igs. n. 626 del 1994, per non avere egli
assicurato il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione

di un’opera presso i lavori della centrale Terna.

Data Udienza: 14/11/2012

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’imputato lamentando,
con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 26 e 90 del d. Igs. n. 81
del 2008 come modificati dal d. Igs. n. 106 del 2009 nonché il travisamento del
fatto in rapporto a specifiche prove documentali acquisite nel corso del giudizio.
Premette che committente dei lavori di specie, consistiti nella manutenzione di
un commutatore della Terna Spa affidata alla 0.I.t.c. S.r.l. di cui l’imputato era

lavori, avuto a subire lesioni gravi da parte del responsabile della Terna S.p.a.
Giancarlo Filippelli, condannato infatti, per tale reato, dal Tribunale di Roma con
sentenza del 26/05/2011; precisa che in detta sentenza si è sottolineato che la
Terna non ha fornito il piano di sicurezza coordinato, la cui predisposizione era
contemplata dallo stesso contratto di appalto. Ciò posto, censura la
considerazione della sentenza impugnata secondo cui spettava anche a 0.I.t.c.,
per legge e per contratto, di redigere il piano di sicurezza coordinato; infatti, a
mente del punto 4 di tale contratto, tale obbligo incombeva sulla sola Terna (di
qui deducendosi il travisamento del fatto), mentre, in virtù di legge, a seguito
dell’introduzione degli artt. 26, comma 3, e 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, l’obbligo
di predisposizione del D.u.v.r.i. (documento unico di valutazione dei rischi da
Interferenze, già piano di coordinamento per la sicurezza) gravava ancora una
volta sulla sola committente e non anche sull’appaltatore; in particolare
sottolinea che l’art. 55, comma 5, lett d) del d. Igs. n. 81 cit. prevede la sanzione
penale, in caso di omessa predisposizione, per il “datore di lavoro committente”,
e richiama in proposito la giurisprudenza in tal senso anche anteriore alla
introduzione della norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va anzitutto precisato che, in tema di lavori eseguiti a seguito di contratto
d’appalto o d’opera, l’art. 7, comma 2, del d. Igs. n. 626 del 1994, prevedeva
che i “datori di lavoro”, genericamente indicati, dovessero cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto (lett. a) e dovessero
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva (lett. b) ; sempre l’art. 7, al comma 3, prevedeva poi che

2

responsabile, è stata la predetta Terna e che l’imputato ha, nel corso di detti

spettasse al “datore di lavoro” promuovere il coordinamento di cui al comma
secondo lettera b).
Successivamente, con l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 494 del 1996, si era
precisato che la redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dei
“singoli datori di lavoro” dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto
definito dall’art. 12 costituisse “adempimento delle norme previste…. dall’articolo
riferendo anche l’obbligo redazione di detti piani ai datori di lavoro
Indifferentemente intesi.
La previsione dell’art. 7, abrogata dal d. Igs. n. 81 del 2008, è stata, con
riferimento testuale agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione”, letteralmente ripresa dall’art. 26, comma 2, dello stesso d.
Igs. n. 81 del 2008, che ha riferito gli obblighi di cooperazione e coordinamento
di cui sopra ai “datori di lavoro, ivi compresi I subappaltatori”; lo stesso d. Igs.
da ultimo citato ha poi sanzionato, all’art. 55 comma 5 lett. d), “il datore di
lavoro e il dirigente” per la violazione, tra gli altri, anche dell’art.26, comma 2″.
L’art. 26, comma 3, recependo in parte ed ampliando il previgente contenuto
dell’art. 7, comma 3, digs. n. 626 del 1994, ha invece previsto che sia il “datore
di lavoro committente” a dover “promuovere la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze”.
Ciò posto, risulta pertanto che, sulla base della normativa introdotta dal d. igs.
n. 81 del 2008, sono oggi configurabili, tra gli altri, in relazione all’aspetto della
prevenzione in caso di appalto, due distinti e non sovrapponibili obblighi, ovvero,
da un lato, quello di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, imposto ai “datori di lavoro” genericamente
denominati “ivi compresi i subappaltatori” (obbligo contemplato appunto dall’art.
26 comma 2 ed autonomamente sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. d), e, da
un altro, quello di promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il
documento di valutazione dei rischi (obbligo contemplato dall’art. 26, comma 3,
parimenti distintamente sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett d), imposto
testualmente al solo “datore di lavoro committente” e non anche come, in
precedenza, era per effetto del necessario coordinamento tra le già ricordate
previsioni dell’art. 7, comma 2, d. Igs. n. 626 del 1994, e 9, comma 2, del ci. Igs.
n. 494 del 1996, ai datori di lavoro non committenti.

3

7, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/1994″., in tal modo

Li. A ciò consegue, pertanto, che la condotta di omessa elaborazione del
documento di valutazione dei rischi, in precedenza denominato dalla legge quale
piano di sicurezza e coordinamento, debba essere oggi ritenuto un reato proprio
del “datore di lavoro committente”, senza possibilità di estensione del medesimo,
pena, diversamente, la violazione del principio di tassatività della legge penale,
al datore di lavoro appaltatore.
dall’art. 16, comma 2, lett. a), del d. Igs. 3 agosto 2009, n. 106, ne impone
l’adeguamento “in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, sicché
l’unico soggetto in condizione di poter procedere a tale adeguamento non può
che essere il committente. In definitiva, così come la redazione del “documento
di valutazione dei rischi” è obbligo esclusivo del datore di lavoro, analogamente
la redazione del D.u.v.r.i. è obbligo del datore di lavoro committente, pur
potendo lo stesso essere delegato a terzi (presupponendo peraltro pur sempre la
delega che l’obbligo gravi sul medesimo datore di lavoro), sicché estendere un
tale obbligo a soggetto terzo, nel caso di specie il lavoratore autonomo
appaltatore, peraltro infortunatosi, snaturerebbe la ratio della norma che vuole
che sia evidentemente il datore di lavoro committente a rendere edotti dei rischi
le ditte appaltatrici.
Né in senso contrario parrebbe potersi valorizzarsi il precedente rappresentato
da Sez. 4, n. 43111 del 09/10/2008, Cupidi e altri, Rv. 241369 (menzionata
anche nella sentenza impugnata), che, trattando della redazione del piano
operativo di sicurezza e non del D.u.v.r.i., e citando in motivazione, quali
parametri normativi di riferimento, gli artt. 17 e 18 del d. Igs. n. 81 del 2008,
appare evidentemente riferirsi agli obblighi generali di ogni datore di lavoro
rispetto alla tutela dei propri lavoratori al di fuori di esigenze di coordinamento
derivanti da lavori eseguiti in appalto, non considerate, infatti, da tali previsioni.
Va, in particolare, aggiunto che, se è vero che l’art. 18 lett. p) prevede, tra gli
obblighi del “datore di lavoro” , quello dell’elaborazione del “documento di cui
all’articolo 26 comma 3” (ovvero, appunto, il D.u.v.r.i.), il datare di lavoro in
oggetto non può essere se non quello testualmente e specificamente citato dallo
stesso art. 26 comma 3, ovvero il datare di lavoro “committente”.
Va anzi sottolineata, ad ulteriore conferma, sotto un profilo sistematico, del fatto
che il richiamo effettuato dalla lett. p) dell’art. 18 non può considerarsi come
introduttivo di un obbligo anche per i datori di lavoro non committenti, una
ulteriore considerazione. La violazione dell’art. 18, lett. p), prima parte (ovvero
appunto quella dell’obbligo di redazione del documento di cui all’art.26, comma
3) è, a ben vedere, sprovvista di sanzione, giacché la lett. e) dell’art. 55
4

Va aggiunto che, del resto, lo stesso art. 26, comma 3 cit., sul punto integrato

sanziona unicamente, con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro, “la violazione degli
artt. 18, comma 1, lettere…p), seconda parte”, ovvero, segnatamente, la
violazione dell’obbligo di consegna tempestiva di copia al rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Se quindi il legislatore avesse voluto configurare, per
la mancata elaborazione del documento di cui all’art. 26, comma 3, un illecito
penale per tutti i datori di lavoro “in genere”, avrebbe dovuto evidentemente
sanzionare, attraverso il già menzionato art. 55, comma 5, lett. d), unicamente
la sola specifica violazione dell’art. 26, comma 3, ossia la violazione di un obbligo
posto a carico del solo “datore di lavoro committente”, come recita l’incipit dello
stesso comma 3, non può che essere indicativo della non pertinenza rispetto
all’obbligo in oggetto della previsione dell’art. 18,
Infine, ad ulteriore conforto dl quanto sin qui detto, va aggiunto che l’art. 29,
comma 4, del d. Igs. n. 81 del 2008 prevede che “Il documento di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere
custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi”.
E’ infatti evidente che se spetta al datore di lavoro “committente”, ossia a colui
che ha “la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo” (art. 26, comma 1), la custodia del D.u.v.r.i.,
tale obbligo non può che essere la conseguenza del fatto che è lui stesso che lo
elabora, coordinandosi con l’appaltatore ed assumendosene la paternità, nonché
mettendolo a disposizione degli organi di vigilanza in caso di accesso ispettivo
presso il luogo di lavoro ove si svolge l’attività in appalto.
4.

Posto allora quanto sopra, nella specie, all’imputato, quale legale

rappresentante della ditta appaltatrice 0.I.t.c., risulta essere stato contestato il
reato, accertato in data 26/02/2007 e previsto dalla previgente normativa, di cui
agli artt. 7, comma 2, e 89 lett, a) del d. Igs. n. 626 del 1994, essendosi
appunto allo stesso testualmente addebitata la condotta di non avere egli
“assicurato il coordinamento degli interventi di protezione dal rischi cui erano
esposti i lavoratori”. La sentenza impugnata, tuttavia, muovendo dal
presupposto che in tale addebito rientrasse anche e soprattutto l’inadempimento
circa l’obbligo di elaborazione del piano di coordinamento degli interventi di
prevenzione e protezione dai rischi (vedi pag. 3 della sentenza : “assunto del
P.M. è che l’odierno imputato non avesse ottemperato all’obbligo
normativamente previsto di redigere un piano di coordinamento degli interventi
di prevenzione protezione dai rischi che fosse comune ai vari soggetti in quei
cantieri operanti”), obbligo invece, per quanto appena detto, inesigibile, posto
5

prevedere una sanzione ad hoc; il non averlo fatto, scegliendo invece di

che lo stesso non poteva non ricadere, quanto meno successivamente all’entrata
in vigore del d. Igs. n. 81 del 2008, ed in forza dell’art. 2 c.p., se non sulla sola
committente, e concentrando le proprie considerazioni unicamente su tale,
fondamentalmente ultroneo, aspetto, ha, così facendo, mancato di illustrare gli
ulteriori elementi, ove sussistenti, dimostrativi del mancato coordinamento
addebitato.
essendo tuttavia la regressione del giudizio conseguente impedita dalla maturata
prescrizione, già rilevata del resto dal giudice di primo grado; infatti, come
costantemente enunciato da questa Corte, in presenza di una causa di estinzione
del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice
di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo
dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 c. p. p. (tra
le tante, Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008, P.G. in proc. Merli, Rv. 241474). Né il
ricorrente ha evidenziato, al di là delle esatte puntualizzazioni in ordine alla
insussistenza dello specifico obbligo di redazione del D.u.v.r.i., elementi indicativi
della non sussistenza, sotto il profilo dell’art. 129 c.p.p., della violazione del più
generale obbligo di assicurazione del coordinamento degli interventi di
protezione.
Ne consegue come il ricorso debba essere rigettato, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i Roma, il 14 novembre 2012
Il Consiglier- estensore

Il Presidente

La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per omessa motivazione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA