Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22847 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22847 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALDO MIRKO N. IL 31/12/1981
avverso la sentenza n. 1457/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;
Data Udienza: 12/04/2016
1. Mirko Galdo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17
gennaio 2014 con la quale la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio dopo
l’annullamento della Corte di cassazione, riformava il trattamento sanzionatorio
in relazione alla condanna per la rapina da lui commessa ai danni di un
farmacista per euro 1.400.
Nel ricorso si deduce la sproporzione della pena, anche in relazione alle
condizioni personali (fatto commesso all’età di 23 anni, 8 figli minori da
2.
Il ricorso è inammissibile per genericità e comunque manifesta
infondatezza delle censure.
La sentenza impugnata, ancorché sinteticamente, dà infatti conto dei criteri
in base ai quali è stata determinata la pena (gravità del fatto e capacità a
delinquere dimostrata nella realizzazione del reato), nella specie prevedendo un
aumento in continuazione in relazione ad altra rapina, nella misura di anni uno e
200 euro di multa.
La pena inflitta non appare sproporzionata, alla luce dei criteri indicati.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2016.
mantenere).