Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22841 del 06/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22841 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Isi Rosa, nata il 15/06/1982
Isi Salvatore, nato il 13/07/1984
Isi Vito, nato il 22/05/1980
Alla Daut, nato il 28/11/1984

avverso la sentenza n. 4304/2015 del 07/10/2015 della Corte di appello di
Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Fabio Rizza, per tutti i ricorrenti, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 06/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Gli odierni ricorrenti unitamente ad altri indagati sono stati tratti a giudizio
davanti al Tribunale di Varese per rispondere del reato di importazione e
detenzione a fini di cessione e vendita di quantità diverse di sostanza
stupefacente.

2.11 Tribunale di Varese con sentenza emessa in data 2 dicembre 2013 ad

Paola, Aguirre Ramirez Otoniel e Alla Daut colpevoli dei reati in materia di
stupefacenti, ad essi rispettivamente ascritti, per aver detenuto e ceduto a terzi
in più occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina, in svariati luoghi, dal
mese di luglio al mese di dicembre 2008 (Aguirre Ramirez Otoniel anche per il
reato di favoreggiamento personale); mentre ha assolto gli altri imputati per non
aver commesso i fatti ad essi rispettivamente ascritti.

3.La Corte di appello, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2015, nei
confronti degli imputati appellanti Isi Rosa e Isi Salvatore, ha confermato
integralmente la sentenza di primo grado in relazione, mentre, nei confronti degli
altri appellanti (Isi Vito, Alla Daut e Aguirre Ramirez Otonier), in riforma parziale
della impugnata sentenza, ha rideterminato la pena, riducendola.

4.Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale propongono, tramite il
comune difensore di fiducia, distinti ricorsi gli imputati Isi Rosa, Isi Salvatore, Isi
Vito ed Alla Daut.

5. Il ricorso presentato nell’interesse di Isi Rosa (condannata in primo grado
in relazione al capo di imputazione n. 33) è affidato ad un unico motivo di
doglianza nel quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
5.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente si lamenta del fatto che la Corte
territoriale aveva confermato la condanna: a) anche in relazione a talune
contestate cessioni di stupefacente (casi Crupi, Mirante, Pireddu, Marsano e
Biagi), ne”«uali era mancata una specifica chiamata in reità o una specifica
attività di osservazione e riscontro nei suoi confronti; b) anche in punto di
affermata esistenza a suo carico dell’onere di fornire una spiegazione in relazione
alle conversazioni intercettate e della sua condizione all’epoca dei fatti di
consumatrice abituale di cocaina (riferita da un paio di tossicodipendenti
escussi).
5.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente si lamenta della determinazione
della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche (alla luce del
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esito di dibattimento, ha dichiarato Isi Rosa, Isi Salvatore, Isi Vito, Nicastri

ruolo marginale avuto rispetto a Bello Antonio ed alla sua condizione di persona
tossicodipendente e incensurata; tanto più che, a suo dire, nel caso di specie non
era risultato neppure individuato il quantitativo e la natura della sostanza
stupefacente, alla cui compravendita avrebbe partecipato).

6.11 ricorso presentato nell’interesse di Isi Salvatore (condannato in primo
grado in relazione al capo di imputazione n. 34) è affidato ad un unico motivo di
doglianza nel quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

territoriale aveva confermato la condanna: a) anche in relazione a talune
contestate cessioni di stupefacente (caso Marsano e caso dell’ignoto cessionario
di grammi 17 di cocaina), nei quali era mancata una specifica chiamata in reità o
una specifica attività di osservazione e riscontro nei suoi confronti; b) anche in
punto di affermata esistenza a suo carico dell’onere di fornire una spiegazione in
relazione alle conversazioni intercettate e della sua condizione all’epoca dei fatti
di consumatore abituale di cocaina (riferita da un paio di tossicodipendenti
escussi).
6.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente si lamenta della determinazione
della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche (alla luce del
ruolo marginale avuto rispetto a Bello Antonio ed alla sua condizione di persona
tossicodipendente e incensurata; tanto più che nel caso di specie, a suo dire, non
era risultato neppure individuato il quantitativo e la natura della sostanza
stupefacente, alla cui compravendita avrebbe partecipato).

7. Il ricorso presentato nell’interesse di Isi Vito (condannato in primo grado
in relazione al capo di imputazione n. 35) è affidato ad un unico motivo di
doglianza nel quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Precisamente, il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale aveva
confermato la condanna: a) in relazione alla isolata condotta illecita a lui
contestata come commessa il 28 luglio 2008, nonostante la carenza di una
idonea captazione telefonica, la mancanza di qualsivoglia chiamata in reità e la
mancanza di una specifica attività di osservazione e riscontro nei suoi confronti;
b) anche in punto di affermata esistenza a suo carico dell’onere di fornire una
spiegazione in relazione ad un paio conversazioni intercettate

8.11 ricorso presentato nell’interesse di Alla Daut (condannato in primo grado
in relazione al capo di imputazione n. 38) è affidato ad un unico motivo di
doglianza nel quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
8.1. Sotto un primo profilo il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte
territoriale aveva confermato la condanna: a) in relazione alle condotte illecite a

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6.1. Sotto un primo profilo il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte

lui contestate come commesse tra il 21 novembre ed il 24 dicembre 2008,
nonostante la carenza di una idonea captazione telefonica, la mancanza di
qualsivoglia chiamata in reità e la mancanza di una specifica attività di
osservazione e riscontro nei suoi confronti; b) anche in punto di affermata
esistenza a suo carico dell’onere di fornire una spiegazione in relazione a quattro
conversazioni intercettate.
8.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente si lamenta della determinazione
della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche (tanto più

quantitativo e la natura della sostanza stupefacente, alla cui compravendita
avrebbe partecipato).

9. All’odierna udienza il difensore dei ricorrenti preliminarmente eccepisce
l’irritualità della notifica ai ricorrenti Isi Salvatore e Alla Daut, ma la Corte
dispone procedersi oltre, in considerazione del fatto che anche le suddette
notifiche hanno avuto regolarmente luogo nei confronti dell’avv. Rizza, quale
difensore cassazionista dei ricorrenti, così come previsto per legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili.

2.Inammissibili sono il ricorso presentato nell’interesse di Isi Vito ed i primi
profili di doglianza contenuti negli altri tre ricorsi, che qui si considerano
unitariamente, in quanto tutti relativi all’affermazione di penale responsabilità
dei ricorrenti.
I ricorrenti deducono vizio di motivazione, ma dimenticano che detto vizio è
deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia
manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l’agevole
riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in
relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per
la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito
decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle
prospettazioni formulate dalle parti.
Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie nel quale il Tribunale di Varese è
pervenuto all’affermazione di penale responsabilità di:
– Isi Rosa (convivente all’epoca di Bello Antonio), in relazione al fatto di cui al
capo 33, perché la stessa, sulla base delle numerose conversazioni telefoniche
intercorse con i clienti, confortate dalle deposizioni di questi ultimi, era risultata
aver assunto un ruolo attivo e rilevante nella gestione dell’attività di spacci
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che, a suo dire, nel caso di specie non era risultato neppure individuato il

(consegne dello stupefacente e riscossione dei proventi dello spaccio) e
nell’organizzazione dell’attività stessa (come è stato desunto dalla vicenda con
Nicastri Paola);
– Isi Salvatore, in relazione al fatto di cui al capo 34, perché lo stesso, sulla
base dell’espletata attività captativa (anche laddove non confermata dalle
dichiarazioni degli acquirenti, come nel caso Marsano e nel caso dell’ignoto
cessionario di 17 grammi di cocaina), era risultato aver condiviso, in piano di
sostanziale parità, con Bello Antonio il ruolo di spacciatore, pianificando le

– Isi Vito, in relazione al fatto di cui al capo 35, perché lo stesso, sulla base
dell’espletata attività captativa era risultato soggetto sul quale Bello Antonio
poteva fare affidamento quando era in difficoltà per le consegne, un esecutore
materiale che svolgeva il “lavoro” senza fare troppe domande e senza creare
difficoltà (è significativo che nell’occasione in contestazione il Bello chiamò Isi
Vito perché doveva fare una consegna di cocaina e Isi Vito, senza discutere,
eseguì la consegna);
-Alia Daut, in relazione al fatto di cui al capo 38, perché lo stesso, sulla base
dell’espletata attività captativa (che nei suoi confronti è esigua, perché l’odierno
ricorrente è stato identificato soltanto nella fase finale dell’indagine, ma dal
contenuto inequivocabile, come precisato dal Maresciallo Vitale), era risultato
uno dei soggetti fornitori di Bello Antonio.
E la Corte territoriale ha confermato il giudizio di primo grado, ripercorrendo:
a) quanto ad Isi Rosa, le dichiarazioni di Noui Rachid, di D’ambrosio Luana e del
Maresciallo Vitale, nonché alcune delle conversazioni intercettate; b) quanto ad
Isi Salvatore, la conversazione intercorsa con Isi Rosa il 10 agosto 2008 ovvero
con Bello in data 4 agosto 2008); c) quanto ad Isi Vito, le conversazioni
intercettate, indicative dell’episodio di spaccio occorso il 16 luglio 2008; d)
quanto ad Alla Daut, detto Dani, le conversazioni intercettate (non numerose, a
causa della tardiva identificazione, ma comunque significative come quella
intercorsa con Bello il 25 novembre o il 3 dicembre 2008), dalle quali non era
dato ravvisare alcuna connessione con l’attività di muratore svolta alle
dipendenze di Isi Adriano.
A detto ultimo riguardo, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità a
Sezioni semplici (e, di recente, anche a Sezioni Unite: cfr. sent. n. 22471 del
26/02/2015, Sebbar, Rv. 22471) ha più volte affermato che, in tema di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio
adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,
costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Detta valutazione – se risulta logica in relazione alle massime di esperienza
utilizzate e congrua rispetto spiegazioni offerte dai soggetti direttamente
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condotte criminose;

coinvolti nelle conversazioni intercettate, come per l’appunto si verifica nel caso
di specie – si sottrae al sindacato di legittimità.
In definitiva, entrambi i giudici di merito, con sentenze tra loro conformi (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906), hanno congruamente
motivato in punto di affermazione di penale responsabilità. Detta motivazione,
proprio perché non contraddittoria o manifestamente illogica, è esente da
censure in questa sede, nella quale le doglianze degli imputati, risolvendosi in

3.Inammissibili sono anche i secondi profili di doglianza, contenuti nei ricorsi
presentati nell’interesse di Isi Rosa, Isi Salvatore e Alla Daut, che pure qui si
considerano unitariamente, in quanto tutti relativi alla determinazione del
trattamento sanzionatorio.
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell’Anna ed altri, n. 227142)
o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”: Sez. 6, sent. N. 9120 del
2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione
solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n.
26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Detta evenienza non ricorre nel caso di specie, nel quale il giudice di primo
grado, pur ritenendo di ricondurre le ipotesi contestate nell’ambito di
applicazione dell’art. 73 comma 5, ha evidenziato la professionalità dimostrata
da Isi Rosa e da Isi Salvatore nell’organizzare i loro traffici illeciti; ha
riconosciuto al Alla Daut l’importante ruolo di fornitore del Bello (ed ha concesso
ad Isi Vito le attenuanti generiche proprio al fine di proporzionare la pena e di
distinguere il suo ruolo di mero esecutore da quello, ben più pregnante, svolto
dagli altri tre imputati).
D’altra parte, la Corte territoriale – dopo aver rilevato che la sentenza di
primo grado era stata emessa il 2 dicembre 2013 (e, dunque, prima degli
interventi legislativi intervenuti tra il 23 dicembre 2013 ed il 16 maggio 2014) e
dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi nel contesto della
nuova cornice edittale – ha ritenuto di non procedere ad una revisione della pena
inflitta a Isi Rosa e a Isi Salvatore, apparendo le sanzioni irrogate agli stessi
congrue rispetto non soltanto alla ritenuta cessione continuata di cocaina,
nell’ambito di un’attività strutturata e consolidata negli anni, ma anche alla
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censure di fatto, devono essere dichiarate inammissibili.

scelta di uno stile di vita improntato all’illegalità, che i due, proprio sulla base
delle modalità della condotta, dimostravano di aver consapevolmente effettuato.
Quanto invece alla “benevola” pena irrogata in misura corrispondente al minimo
di legge all’imputato Alla Daut, al quale la Corte ha riconosciuto il ruolo di
fornitore di Bello Antonio, detta pena è stata corrispondentemente ridotta dal
giudice di merito di secondo grado, che ha ritenuto di non poter concedere le
attenuanti generiche (al di là del numero esiguo delle telefonate captate,
spiegabile con la tardiva identificazione di cui si è detto sopra) proprio in

4.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare, per ciascuno, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della
cassa delle ammende.
Così decisi”05/2,016
Il Con –

-olar- sore

Pasqualigi anniti

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

CORTE SUPREMA D9: CASUZIONE
IV Sezione Penale

considerazione del ritenuto ruolo di fornitore.

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