Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22837 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22837 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ORAZIO SANDRO N. IL 15/08/1973
avverso la sentenza n. 1702/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

‘Con sentenza del giorno 16.5-.2012, la corte d’appello di Roma Dgil confermava ‘
la pronuncia di colpevolezza di D’ORAZIO Sandro, per il reato di cui agli artt. 385 ,
337, 648 cod.pen. e 23 c. 3 L. 110/1975,e la condanna alla pena di anni due e mesi
sei di reclusione del elip del Tribunale di Latina del 18.7.2012; la torte rilevava che era
stato accertato che il prevenuto, sottoposto alla misura della custodia domestica era

Carabinieri con calci ed in modo scomposto; non solo ma era stato accertato che
sull’auto a bordo della quale si trovava il D’Orazio (e per la precisione sotto il suo sedile)
era stata trovata un’arma clandestina con colpo in canna e che l’imputato aveva cercato
in tutti i modi di nascondere alla vista degli operanti; sotto il sedile del conducente
dell’auto era stata poi rinvenuta una pistola giocattolo, replica di una pistola cal. 9.
Veniva ritenuto che la pena non poteva essere suscettibile di riduzioni, considerato il
contesto di particolare gravità in cui i reati furono commessi, essendosi trovato
l’imputato in stato di arresti domiciliari in comunità al momento del fatto.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, per quanto riguarda il reato di evasione, non essendo stata indicata
specificatamente la localizzazione all’esterno dell’imputato al momento dell’arresto , non
potendosi escludere che la strada su cui fu trovato fosse inglobata nel perimetro della
comunità. Veniva inoltre dedotto vizio di motivazione anche quanto all’affermazione di
colpevolezza per i reati di ricettazione e in materia di arma, non essendo stato
accertato se sull’arma fossero rilevabili le tracce dell’imputato; non solo, non sarebbe
stato motivato sulla consapevolezza della natura clandestina dell’arma in capo
all’imputato.

Il ricorso è basato su motivi in parte manifestamente infondati ed in parte di
merito e quindi non consentiti nel giudizio di legittimità. Il discorso giustificativo della
sentenza non si espone ad alcuna censura, avendo dato conto i giudici del merito di
quanto rappresentato dagli operanti, relativamente al fatto di aver controllato l’imputato
a bordo di auto, all’esterno della comunità, tanto che i carabinieri lo controllarono
proprio nel corso di attività di monitoraggio all’esterno della comunità. La riconducibilità
dell’arma all’imputato conseguiva al fatto che l’arma si trovava sotto il sedile
dell’imputato e che lo stesso fu colto nell’atto di piegarsi per nascondere l’arma, una
volta visti i Carabinieri, circostanza questa correttamente valorizzata in chiave
dimostrativa della perfetta coscienza della presenza dell’arma e della volontà di
sottrarla al sequestro che sarebbe stato operato di lì a poco.

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stato colto al di fuori dell’area della comunità ed aveva reagito all’indirizzo dei

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 16 gennaio 2014.

P.q.m.

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