Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22835 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22835 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNI’ ROSARIO N. IL 24/04/1951
avverso l’ordinanza n. 2703/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8/2/2012 il Tribunale di sorveglianza di Venezia
rigettava l’istanza presentata da Rosario Iannì, ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e
47 -ter Ord. Pen..
Il tribunale rilevava che il predetto è affetto da grave artrosi deformante
all’anca sinistra che determina non perfetta deambulazione e necessità di un
intervento di protesi. Riteneva che, pertanto, il detenuto non versa in condizioni

come l’intervento chirurgico può essere attuato nell’ambito del circuito
penitenziario.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, il condannato che denuncia la violazione di legge. Lamenta il
mancato accertamento specialistico ortopedico delle condizioni di salute da parte
del tribunale ai fini della valutazione della compatibilità con lo stato di detenzione
intramuraria.
Afferma, quindi, che anche la non perfetta deambulazione comporta la
maggiore afflittività della pena e la compressione del diritto alla salute posto che
non è mai stata effettuata visita specialistica ortopedica e che è necessario
procedere

ad

intervento chirurgico complesso ed alla successiva terapia

riabilitativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve rilevarsi che il tribunale di sorveglianza ha compiutamente valutato la
mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 147 cod. pen., facendo
corretta applicazione dei principi di diritto ribaditi più volte da questa Corte. In
specie, in tema di differimento facoltativo di una pena detentiva ai sensi dell’art.
147 cod. pen., è necessario che le patologie da cui è affetto il condannato siano
di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di
umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. e, comunque, non
siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione, operando un
bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e
le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004,
Vastante, rv. 228289).
Le doglianze del ricorrente, in gran parte di merito, sono, quindi,
manifestamente infondate.

2

di salute gravi e che la patologia è ben controllabile all’interno dell’istituto così

5

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 febbraio 2013.

P.Q.M.

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