Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22834 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22834 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POSTO MICHELE N. IL 03/01/1972
avverso la sentenza n. 1869/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 16/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 aprile 2008 D Tribunale di Trani – sezione distaccata
di Barletta ha dichiarato Posto Michele colpevole del reato di cui all’art. 9,
comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso in Andria il 30 luglio 2006, e lo
ha condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione.

della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena, concesse le circostanze
attenuanti generiche valutate prevalenti sulla contestata recidiva, in mesi otto di
reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti il
reato contestato e alle argomentazioni idonee a sostenere un suo eventuale
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sono state, infatti, formulate in modo generico senza alcuna
correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza
impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione al versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa
delle ammende.

2

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 21 febbraio 2013, in riforma

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014

Il Presidente estensore

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