Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22833 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22833 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 16/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONELLO GUGLIELMO N. IL 09/04/1971
avverso la sentenza n. 5121/2012 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

A

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 30 aprile 2013 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
il G.I.P. del Tribunale di Siracusa applicava a Guglielmo Monello la pena concordata
tra le parti di anni due e mesi due di reclusione in relazione ai delitti di tentata
violenza privata, incendio, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia, unificati
tra loro per continuazione, fatti commessi dall’anno 2010 fino al settembre 2012 in
Palazzolo Acreide.

cassazione, con il quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della
legge penale e mancanza o carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dei
reati contestati per non avere il primo giudice considerato i chiari segni di
resipiscenza, manifestati dall’imputato mediante l’ampia ammissione dei fatti resa
nel corso dell’udienza di convalida ed avere negato le circostanze attenuanti
generiche, di cui era meritevole.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1. Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce
istituto processuale, in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, una volta verificata
l’evidente insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
cod. proc. pen..
1.1 Ne consegue che, ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato non è consentito rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena,
tranne che la stessa sia illegale, od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti,
non considerate o contemplate nell’accordo pattizio (ex multis: Cass., sez. 3, n.
30/11/1995, Canna, rv. 203284; e sez. 6, 18.9.2003, Cacciatori, id., rv. 227.718)
1.2 Nel caso in esame, il Tribunale, seppur con motivazione di estrema sintesi,
ha ritenuto insussistente qualsiasi ragione per disporre il proscioglimento
dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in ragione dei risultati delle
informazioni acquisite e dei dati esposti nella comunicazione della notizia di reato,
ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, operata
nell’imputazione, e ritenuto la congruità del calcolo della pena, che no

2.Avverso tale sentenza l’imputato personalmente ha proposto ricorso per

contemplava l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il tutto secondo
lo schema argomentativo proprio della sentenza di patteggiamento, come delineato
dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 5777 del 27/3/1992, Di
Benedetto, rv. 191135). Il che è già sufficiente per escludere i vizi denunciati col
ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte

una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 1.500,00
(millecinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di

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