Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22832 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22832 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROSPERINI MAURO N. IL 12/01/1971
avverso la sentenza n. 929/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VIGEVANO, del 22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 22, febbraio 2013 ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il G.U.P. del Tribunale di Vigevano applicava a Mauro Prosperini la pena
concordata tra le parti di anni tre, mesi otto di reclusione, calcolata previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla
contestata recidiva, in relazione ai delitti di tentato omicidio in danno di
Massimiliano Marangoni e di porto ingiustificato fuori dall’abitazione di una roncola,

2.Avverso tale sentenza l’imputato personalmente ha proposto ricorso per
cassazione, con il quale ha lamentato erronea applicazione della legge penale per
avere il primo giudice ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, che
avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di lesioni personali, attesi il
decorso delle condizioni della vittima dopo il delitto e le modalità dell’azione con
reciproca aggressività e lesioni riportate anche dall’imputato, il che avrebbe
consentito di escludere l’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio. Con
successiva nota pervenuta il 15 novembre 2013 l’imputato ha dichiarato di
rinunciare all’impugnazione proposta, volontà reiterata con successiva nota del 19
novembre 2013.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.Successivamente

alla

proposizione

del

ricorso,

l’interessato

ha

personalmente manifestato la volontà di rinunciarvi, ribadita in due diverse note a
sua firma; ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., l’impugnazione va dunque
dichiarata inammissibile con la conseguente condanna del proponente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione
pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 500,00 (cinquecento), ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 20
Il Consigliere estensore

D E PO$I TATA

IN CANCELLERIA

Il Presidente

unificati tra loro per continuazione, fatti commessi il 22/05/2012 in Vigevano.

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