Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22831 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22831 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALESTRUCCI LUCA RUGGIERO N. IL 23/10/1990
avverso la sentenza n. 17179/2013 TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA,
del 07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno7.5.2013, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. il
giudice monocratico del Tribunale di Trani, sez. distaccata di Barletta, applicava a
BALESTRUCCI Luca Ruggiero -imputato del reato di cui all’art. 424 c. 2 cod.pen.la pena concordata tra le parti di anni uno di reclusione .

tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione per omessa applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che
non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 c.p.p. Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 c.p.p., – l’imputato non può rimettere in discussione profili
oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono basati su
motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nello accordo intervenuto fra le parti e dall’altro ha
escluso la ricorrenza dei presupposti per applicare l’art. 129 cod.proc.pen. , alla
luce di quanto emerso dai verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro .
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998,
Messina).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la W
condanna deltd ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di t
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della

2(.9

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel

cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
millecinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro nnillecinquecento in favore della

Così deciso in Roma, 16 gennaio 20114

Il Co igliere estensore

Il Presidente

cassa delle ammende.

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