Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22831 del 05/05/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22831 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MANZO PATRIZIA, nata il 06/12/1974 a COSENZA
avverso il decreto del 24/10/2014 della Corte di appello di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del
ricorso;
Data Udienza: 05/05/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di
Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto da Patrizia
Manzo avverso il decreto emesso il 24.4.-10.6.2013 dal
Tribunale di Cosenza con il quale alla predetta riconosciuta pericolosa ai sensi dell’art. 4, comma 1,1ett.
c), d.leg.vo 159/2011 – è stata applicata la misura di
anni due con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per
cassazione il difensore della proposta che deduce
violazione di legge sia in relazione alla valutazione del
requisito della pericolosità sociale che quello della sua
attualità. La Corte avrebbe disatteso senz’altro il dato
costituito dal risarcimento del danno effettuato dalla
MANZO nell’ambito del processo penale per furto ed altro
commesso nel 2007, conclusosi nel 2013 con la
applicazione della pena ed il riconoscimento della
attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.. Inoltre, i reati
oggetto del procedimento indicato con il punto 9 risultano
commessi nel 2007 e non nel 2010, come indicato dal
provvedimento impugnato. Il quale difetterebbe di
motivazione anche in relazione alla allegata attività
lavorativa della ricorrente, intrapresa nell’anno 2010.
Infine, lo stesso provvedimento procederebbe a desumere
automaticamente
la attualità della pericolosità dalla
proclività a delinquere della ricorrente.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto di
dichiarare la inammissibilità del ricorso che, in realtà,
censura la motivazione del provvedimento impugnato
sotto i profili della contraddittorietà ed illogicità, oltretutto
proponendo una diversa valutazione di merito preclusa al
giudice di legittimità.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per
motivi non consentiti.
5. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per
cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge,
2
prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di
secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n.
1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31
maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di
sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi
deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità
manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché
qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con
comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di
motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U,
n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
6. Pertanto, attraverso il formale mezzo della
violazione di legge, la ricorrente deduce, in realtà, un vizio
di motivazione che intende emendare attraverso una
diversa valutazione in fatto – segnatamente facendo leva,
riproponendolo, sull’intervenuto risarcimento del danno rispetto alla motivazione offerta dal provvedimento
impugnato che ha desunto la pericolosità sociale e al sua
attualità dall’ininterrotta e pervicace attività delinquenziale
documentata dalle condanne che vanno dal 2001 al 2010,
nonché dai fatti più recenti oggetto di misure cautelari.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma che si stima equo determinare in euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Deciso in Roma,5.5.2016.
decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono