Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22830 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22830 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 05/05/2016

ORDINANZA

sull’istanza di restituzione nel termine proposta da
Kanit Hamid, nato in Marocco il 01/01/1973

per l’impugnazione della sentenza del 29/05/2007 della Corte di appello di
Milano

visti gli atti e l’istanza;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo che l’istanza sia accolta.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I difensori di Hamid Kanit presentano istanza ex art. 175 cod. proc. pen.
per la restituzione nel temine per impugnare la sentenza del 29 maggio 2007
con la quale la Corte di appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale di
Milano del 9 marzo 2006, che aveva assolto Hamid Kanit dai delitti a lui ascritti,
e dichiarava lo stesso responsabile di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen.
e 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
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Nell’istanza si evidenzia che sin dal primo grado l’imputato non ha avuto
conoscenza alcuna del procedimento penale (la sentenza di primo grado era
stata appellata dal difensore di ufficio, all’epoca latitante), del quale ha ricevuto
notizia solo in data 13 luglio 2015 in occasione dell’accesso del difensore di
fiducia, nominato in quella stessa data, all’ufficio informazioni e copia del Palazzo
di giustizia di Milano.

2. Il ricorso è fondato.

restituzione nel termine a sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. dal
momento che è stata pronunciata sentenza contumaciale ed il relativo estratto
(come risulta dagli atti in visione della Corte) non è stato notificato a mani
dell’imputato, ma al difensore di ufficio a sensi dell’art. 165 cod. proc. pen.
Si deve prendere quindi atto che non vi è prova che l’imputato, risultato
latitante nel corso del processo di merito ed assistito da un difensore di ufficio,
abbia avuto conoscenza della sentenza oggetto della presente istanza ed abbia
volontariamente rinunciato a proporre impugnazione.
Per le suddette ragioni il ricorso va accolto e l’imputato va rimesso in termini
per proporre l’impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.
2025 del 29 maggio 2007.
Gli atti saranno trasmessi alla Corte di appello di Milano per gli adempimenti
di cancelleria.

P.Q.M.

In accoglimento della richiesta di Kanit Hamid concede la restituzione nel
termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano n. 2025 del 9 maggio 2007.
Così deciso il 05/05/2016.

Sussistono infatti i presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti la

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