Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22829 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22829 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATTIAUDA EZIO N. IL 23/08/1936
avverso la sentenza n. 438/2013 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 16/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 24 gennaio
2013, il G.i.p. del Tribunale di Savona ha applicato a Mattiauda Ezio, in relazione
ai reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di pistola
semiautomatica cal. 6,35, la pena concordata fra le parti di anni quattro di
reclusione, concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito,

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per mancanza di
motivazione circa le ragioni della ritenuta correttezza della prospettazione delle
parti in ordine alla entità della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei detti aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né può dolersi della
entità della pena da esso stesso sollecitata e della complessiva adeguatezza del
trattamento concordato.
3. Nel caso di specie, i motivi di ricorso appaiono privi di specificità e sono,
comunque, manifestamente infondati, atteso che il Giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto fra le parti e ha escluso,
specificamente richiamando le emergenze processuali, la sussistenza dei
presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen.

2

ordinando la confisca dell’arma in sequestro.

La motivazione svolta, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 14563 del 02/12/2010,
dep. 12/04/2011, P.G. in proc. Manea, Rv. 250024).
4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi

versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in millecinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014

Il Presidente estensore

atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al

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