Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22829 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22829 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sull’istanza di restituzione nel termine proposta da
Kanit Hamid, nato in Marocco il 01/01/1973

per l’impugnazione della sentenza del 04/03/2013 della Corte di appello di
Milano

visti gli atti e l’istanza;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo che l’istanza sia accolta.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I difensori di Hamid Kanit presentano istanza ex art. 175 cod. proc. pen.
per la restituzione nel temine per impugnare la sentenza del 4 marzo 2013 con
la quale la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di
Milano del 25 marzo 2010, che aveva dichiarato Hamid Kanit responsabile dei
delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del
1990 (detenzione, importazione e trasporto di hashish) e che lo aveva
condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Data Udienza: 05/05/2016

Nell’istanza si evidenzia che sin dal primo grado l’imputato non ha avuto
conoscenza alcuna del procedimento penale (la sentenza di primo grado era
stata appellata dal difensore di ufficio, all’epoca latitante), del quale ha ricevuto
notizia solo in data 13 luglio 2015 in occasione dell’accesso del difensore di
fiducia, nominato in quella stessa data, all’ufficio informazioni e copia del Palazzo
di giustizia di Milano.

2. Il ricorso è fondato.

nel termine a sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. dal momento che è
stata pronunciata sentenza contumaciale ed il relativo estratto (come risulta
dagli atti in visione della Corte) non è stato notificato a mani dello imputato, ma
al difensore di ufficio a sensi dell’art. 165 cod. proc. pen.
Si deve prendere quindi atto che non vi è prova che l’imputato risultato
latitante nel corso del processo di merito ed assistito da un difensore di ufficio
abbia avuto conoscenza della sentenza oggetto della presente istanza ed abbia
volontariamente rinunciato a proporre impugnazione.
Per le suddette ragioni il ricorso va accolto e l’imputato va rimesso in termini
per proporre l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.
1449 del 4 marzo 2013.
Gli atti saranno trasmessi alla Corte di appello di Milano per gli adempimenti
di cancelleria.

P.Q.M.

In accoglimento della richiesta di Kanit Hamid concede la restituzione nel
termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano n. 1449 del 4 marzo 2013.
Così deciso il 05/05/2016.

Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti la restituzione

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