Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22828 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22828 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Cataldis Walter, nato a Taranto il 28/03/1975

avverso l’ordinanza del 12/01/2016 del Tribunale del riesame di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e
scarcerazione dell’indagato se non detenuto per altra causa;
udito il difensore, avv. Salvatore Maggio, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta
di riesame proposta da De Cataldis Walter avverso l’ordinanza del 9 dicembre
2015 con la quale il Tribunale di Verona gli aveva applicato la misura custodiale
per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commesso per sottrarsi

Data Udienza: 26/04/2016

al controllo di polizia, dandosi alla fuga ad alta velocità alla guida di un
motociclo, tenendo una condotta di guida pericolosa per la pubblica incolumità
ed infine, scalciando e divincolandosi, una volta raggiunto dagli operanti e
fermato al casello autostradale.
In via preliminare il Tribunale ha rigettato l’eccezione di perdita di efficacia
dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per
mancato rispetto del termine perentorio di 5 giorni per la trasmissione degli atti
dalla proposizione dell’istanza di riesame, presentata dall’interessato il

la richiesta era stata però, trasmessa solo il 5 gennaio 2016 al Tribunale del
riesame, che aveva tempestivamente richiesto gli atti, pervenuti il successivo 7
gennaio, ed aveva fissato l’udienza per il 12 gennaio, di talché dovevano
ritenersi rispettate le cadenze temporali previste per la procedura incidentale.
Pur consapevole dell’orientamento maggioritario, il Tribunale ha ritenuto di
aderire al diverso e più risalente orientamento, che individua la ratio dell’art. 123
cod. proc. pen. nella necessità di estendere al detenuto la disciplina prevista per
i cittadini liberi, consentendo di considerare tempestiva la richiesta di riesame,
presentata in carcere dal detenuto, anche se pervenuta alla cancelleria
dell’autorità competente in seguito, salvaguardandola da ogni censura di
inammissibilità per tardività. Ha ritenuto che tale disciplina di favore non possa
estendersi sino a prevedere un trattamento differenziato rispetto a quello
riservato al parallelo gravame presentato dal difensore del detenuto, essendo la
decorrenza del termine correlata all’utile possibilità concreta per l’ufficio
giudiziario di adottare provvedimenti: una diversa interpretazione potrebbe
condurre all’irragionevole risultato che, in caso di presentazione dell’istanza da
parte del detenuto, trasmessa con ritardo e pervenuta successivamente alla
richiesta, presentata dal difensore o spedita per posta, il decorso del termine (
con ogni conseguenza in punto di efficacia della misura) scatterebbe
immediatamente, mentre in relazione al parallelo ricorso del difensore, magari
presentato anteriormente rispetto a quello presentato dall’assistito in carcere, il
decorso del termine scatterebbe solo una volta pervenuto l’atto alla cancelleria
del Tribunale del riesame. Ha osservato inoltre, che nel caso in cui il ricorso sia
presentato dal detenuto ex art. 123 cod. proc. pen., ma risulti indirizzato ad una
diversa autorità giudiziaria, il termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc.
pen. decorre dal giorno in cui l’istanza perviene all’autorità competente.
Ciò posto e ritenuta incontestata la gravità indiziaria, stante la confessione
resa dall’indagato all’udienza di convalida dell’arresto, il Tribunale ha dato atto
delle gravi modalità della condotta, dell’inseguimento lungo l’autostrada per circa
15 Km, delle manovre di guida spericolate e pericolose poste in essere e del

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19/12/2015 presso la Casa circondariale di Verona: il Tribunale ha dato atto che

profilo soggettivo dell’indagato, detenuto per altra causa in espiazione di un
cumulo di pene pari ad anni 8, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, gravato da
precedenti numerosi per reati contro il patrimonio ed armi nonché specifici per
resistenza a pubblico ufficiale. Tenuto, altresì, conto delle false generalità
dichiarate per sottrarsi all’esecuzione dell’ordine di carcerazione e
dell’inaffidabilità dell’indagato, gravato da ben 12 condanne per evasione, da una
condanna per violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione e da
provvedimenti di revoca dell’affidamento in prova, il Tribunale ha ritenuto

domicilio nel quale l’indagato non si reca da tempo e della cui idoneità nulla è
dato sapere e ha ritenuto unicamente adeguata a fronteggiare il pericolo di fuga
e di reiterazione la misura più rigorosa applicata.

2. Avverso l’ordinanza propongono ricorso l’indagato ed il difensore, che ne
chiedono l’annullamento per violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e
carenza della motivazione:
– con il primo motivo si deduce l’erroneità della decisione del Tribunale, che
ha omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura per violazione dell’art.
309, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione era stata presentata
presso l’ufficio matricola della casa circondariale di Verona e doveva intendersi
presentata lo stesso 19 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.
cosicché il termine per la trasmissione degli atti decorreva da tale data. Si
contesta l’illogica ed erronea interpretazione fornita dal Tribunale, che ha
ritenuto irrilevante il ritardo di 17 giorni con il quale l’impugnazione è stata
trasmessa al proprio ufficio, aderendo ad un’interpretazione minoritaria e
superata della norma, difforme dal costante orientamento di legittimità espresso
da Sez. U. 26/03/97, Procopio, ed in contrasto con il dato testuale;
– con il secondo motivo si contesta la motivazione in ordine alle esigenze
cautelari, ritenute tutelabili sono con la misura applicata, alla luce della
personalità del ricorrente, dedotta da fatti remoti e non da elementi attuali; si
contesta che il giudizio prognostico sulla pericolosità dell’indagato non è fondato
su elementi concreti, attuali e specifici, assenti nel caso di specie;
– con il terzo motivo si censura la valutazione in ordine all’esclusiva idoneità
della misura custodiale a tutelare le esigenze cautelari in luogo di quella degli
arresti domiciliari, più proporzionata ed adeguata ai fatti, in quanto da eseguirsi
nel comune di residenza dell’indagato, distante 900 km dal luogo in cui
avvennero i fatti; peraltro, il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali
detta misura non sarebbe adeguata né ha considerato che il ricorrente è

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inidonea la richiesta misura degli arresti domiciliari in Taranto presso un

detenuto in espiazione di un cumulo di pene cosicché l’applicazione di una misura
cautelare è inutile e non necessaria per la salvaguardia delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, preliminare e assorbente, è fondato.
Dagli atti risulta che l’istanza di riesame, presentata dal ricorrente il 19
dicembre 2015 presso la Casa circondariale ex art. 123 cod. proc. pen., fu

richiesti gli atti, provvide a fissare udienza ed a decidere nel merito.
Non può accedersi alla tesi sostenuta dal Tribunale, secondo la quale, in
relazione all’art. 123 cod. proc. pen., la valenza del deposito dell’istanza di
riesame presso l’ufficio matricola del carcere atterrebbe alla decorrenza del
termine per la presentazione di detta istanza e non anche alla decorrenza del
termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Tale interpretazione si pone in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni
Unite di questa Corte (Sez. Un. 22/03/2000 n. 10 e 11), secondo cui, nell’ipotesi
di presentazione dell’istanza di riesame, a norma dell’art. 123 c.p.p., da parte di
imputato detenuto, non è possibile scindere il momento della presentazione da
quello dell’immediato decorso del termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc.
pen. e ciò, non solo per la ragione che all’interessato è preclusa la possibilità di
attivare il mezzo processuale più rapido col recarsi a presentare la richiesta nella
cancelleria del tribunale del riesame, ma anche perché lo stesso articolo equipara
espressamente la presentazione al direttore del carcere alla ricezione da parte
dell’autorità competente, attribuendo immediata efficacia all’atto come se fosse
direttamente ricevuto dalla autorità giudiziaria destinataria (Sez. 6, n. 34430 del
15/07/2010, Rv. 248243).
Per le ragioni esposte s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata nonché dell’ordinanza emessa in data 9 dicembre 2015 dal Tribunale
di Verona nei confronti del De Cataldis, del quale va ordinata l’immediata
scarcerazione, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del 9/12/2015
del Tribunale di Verona e ordina la scarcerazione di De Cataldis Walter se non
detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 26/04/2016.

trasmessa solo il 5 gennaio 2016 alla cancelleria del Tribunale del riesame, che,

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