Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22826 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22826 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vecchio Massimo, nato a Catania il 05/06/1973

avverso l’ordinanza del 11/02/2016 del Tribunale del riesame di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Balestra Alessandro in sostituzione dell’avv. Sergio
Consoli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l’istanza di
riesame proposta da Vecchio Massimo avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p.
dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura custodiale per il reato di cui
agli artt. 72 e 75 d. Igs. n.159/2011 per aver detenuto illegalmente una pistola
cal. 7,65.

Data Udienza: 26/04/2016

Precisato che l’impugnazione vedeva solo sull’adeguatezza della misura, il
Tribunale ha respinto le deduzioni difensive in ordine alla scarsa potenzialità
dell’arma, alla rilevanza dell’ammissione dell’addebito ed al limitato disvalore del
fatto, evidenziando che la perquisizione era stata eseguita a seguito della
denuncia sporta da Reale Giuseppina e delle dichiarazioni di Cuffari Francesco,
minacciato dal Vecchio con la pistola in sequestro, prelevata proprio dal luogo in
cui fu rinvenuta, oggetto di un’indagine ancora in corso per il delitto di estorsione
a carico del Vecchio, sorvegliato speciale, già condannato (con sentenza ancora

associazione mafiosa, associazione per traffico di stupefacenti ed estorsione.
Ritenuta la pericolosità sociale dell’indagato e la sussistenza di attuali e concrete
esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto infungibile la misura carceraria,
assolutamente adeguata alla gravità del fatto e proporzionata alla pena
irrogabile.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore dell’imputato, che ne
chiede l’annullamento per manifesta illogicità e carenza della motivazione:
deduce che il Tribunale ha inserito elementi di valutazione, tratti da fatti
travisati, che ineriscono ad altro procedimento, per svalutare l’ammissione di
addebito fatta dal Vecchio, trascurando i rilievi difensivi in ordine all’attendibilità
del Cuffari ed alla minaccia ricevuta specie per l’incongruenza sul luogo di
prelevamento della pistola (armadietto, invece, di cassaforte), indicativa della
possibilità che questi avesse appreso de relato che l’indagato possedeva una
pistola. Ne discende che la perquisizione non riscontra affatto le dichiarazioni del
Cuffari; peraltro, l’indagato non è titolare dell’agenzia di pompe funebri dove
sarebbe avvenuta la minaccia ed il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare le
dichiarazioni del Vecchio, prescindendo dalle risultanze dell’indagine ancora in
corso per estorsione. Censura la motivazione apparente dell’ordinanza in punto
di adeguatezza e proporzionalità della misura, specie in ordine alla attualità e
concretezza delle esigenze cautelari, desunte da una fattispecie dubbia e
stralciata dal P.m. per incompletezza delle indagini, trascurando che per l’unico
reato accertato l’indagato può optare per un rito alternativo con irrogazione di
pena contenuta nel limite di tre anni ed ottenere la misura gradata degli arresti
domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2

non definitiva alla pena di anni sei di reclusione) per partecipazione ad

Le censure difensive, concentrate sulla inattendibilità del Cuffari, non
intaccano l’oggettività della detenzione della pistola, rinvenuta nel corso della
perquisizione mirata, originata dalla denuncia sporta dalla Reale, confortata dalle
dichiarazioni del Cuffari, minacciato dall’indagato all’interno dell’agenzia di
onoranze funebri con la pistola ivi rinvenuta. Sebbene la contorta vicenda
estorsiva, narrata dalla denunciante e dal Cuffari, oggetto di altro procedimento,
sia ancora da approfondire, non solo non vi sono elementi per dubitare
dell’effettività della minaccia, ma è stata valorizzata dal Tribunale al fine di dar

illegalmente detenuta dal Vecchio, sorvegliato speciale, proprio nel luogo indicato
dal Cuffari.
Né le asserite esigenze di difesa personale dell’indagato, solo dedotte e non
riscontrate, possono sminuire l’entità del fatto, indicativo della consapevole
violazione del divieto impostogli, e la detenzione di un’arma, efficiente e di
notevole portata offensiva, non può che deporre per l’inserimento dell’indagato
in circuiti criminali in grado di procacciarla, non potendo certo valorizzarsi quale
indicatore di minor gravità la circostanza che l’arma non avesse la matricola
abrasa.
Se a tali elementi si aggiunge che la condotta è stata tenuta in costanza di
sottoposizione al regime della sorveglianza speciale e che il Vecchio è gravato da
precedenti gravissimi e recenti si ha riprova della elevata pericolosità dello
stesso nonché dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed in
particolare del pericolo di reiterazione, desumibile dalle modalità della condotta e
dalla accertata insofferenza per il rispetto delle prescrizioni impostegli.
La dimostrata inaffidabilità dell’indagato, incapace di autocontrollo ed
autodisciplina, esclude il ricorso a misure fiduciarie e rende del tutto adeguata e
proporzionata all’entità della pena irrogabile, anche alla luce della personalità e
dei precedenti dell’indagato, la misura applicata, risultando la preannunciata
opzione per un rito alternativo una mera prospettazione, allo stato, priva di
concretezza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500 in favore della cassa delle
ammende.

3

conto dell’iniziativa della polizia giudiziaria, che ha sequestrato l’arma,

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp.att.
c.p.p.

Così deciso il 26/04/2016.

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