Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22826 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22826 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATALANO GIUSEPPE N. IL 03/02/1973
avverso la sentenza n. 264/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza emessa il 29 gennaio 2013
riformava parzialmente quella del Tribunale di Roma del 19 gennaio 2011, che
confermava nel resto, e riduceva la pena inflitta all’imputato Giuseppe Patalano a
mesi tre di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 2 L. n. 1423
del 1956, contestatogli per avere violato la misura di prevenzione del divieto di
rientro nel Comune di Roma prima di anni tre, di cui al provvedimento del Questore

2008.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione per non avere
la Corte di merito chiarito gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali
confermare il giudizio di responsabilità.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi totalmente generici.
1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella
mera proposizione di una vuota formula di stile, laddove si è lamentato che la
sentenza impugnata sarebbe corredata da motivazione priva dell’indicazione degli
elementi di fatto e di diritto, sui quali era fondata la statuizione di conferma della
pronuncia del Tribunale. In tal modo non si prende in considerazione quanto
esposto nella sentenza gravata, laddove era stato esplicitato che la colpevolezza
dell’imputato era ricostruita in base al provvedimento del Questore che gli aveva
imposto la misura di prevenzione personale, indicata nell’imputazione, ed alla
deposizione dell’operante di polizia giudiziaria, che in entrambe le occasioni aveva
proceduto al controllo ed all’identificazione del Palatano, risultato presente nel
territorio del Comune di Roma in violazione del foglio di via obbligatorio. Tali
risultanze probatorie sono state ritenute sufficienti a dimostrare la volontaria
condotta tenuta dall’imputata e la sussistenza della reiterata infrazione ascrittagli.
1.1 Per contro, il ricorso non dettaglia altra censura, essendosi limitato a
ricordare i limiti di cognizione propri della Corte di Cassazione ed a citare una
massima giurisprudenziale, senza che essa abbia alcuna attinenza col tema della
responsabilità dell’imputato, come ricostruita dai giudici di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si stima
equo determinare in C 1.000,00.

/, 4

1
,

di Roma, notificatogli il 28 gennaio 2008, fatti commessi il 25 luglio ed il 28 agosto

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA