Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22825 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 22825 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Simeoli Luigi, nato a Napoli il 6/5/1973
avverso l’ordinanza n. 4866/2015 emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli il
5/2/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Gustavo Pansini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2016 il Tribunale del riesame di Napoli ha
confermato in sede di appello quella emessa dal Tribunale di Napoli in data 20
agosto 2015 che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere in atto applicata a Simeoli Luigi per il delitto di
partecipazione ad associazione di tipo mafioso, reati urbanistici e altri reati di cui
all’art. 12 quinquies L. 306/92, tutti aggravati dall’art. 7 L. 203/91.

Data Udienza: 26/04/2016

2. Avverso la su indicata ordinanza Simeoli Luigi ha proposto ricorso per
cassazione per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge
in relazione agli artt. 125, terzo comma, 192, 273, 274, 275, terzo comma, cod.
proc. pen. e vizio di motivazione apparente per avere il Tribunale del riesame
ritenuto immutato il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento
genetico della misura nonostante nuove emergenze dibattimentali – in

riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Verde Domenico circa
i contatti dei Simeoli con Cerullo Sabatino; riscontri che l’ordinanza genetica
aveva individuato nell’intervento del Cerullo nella trattativa tra i Simeoli ed i
signori Cesaro per la vendita di un immobile in Marano. In realtà, dalla
deposizione resa in dibattimento dall’arch. Russo risulta che alla trattativa per
l’acquisto dell’immobile ha partecipato non già Cerullo Sabatino, bensì altro
soggetto, Cerullo Renato, con conseguente venir meno della complessiva tenuta
dell’impianto accusatorio, specie se rapportato a quanto riferito in dibattimento
da Perrone Roberto. Il giudice dell’appello cautelare avrebbe ritenuto in modo
illogico e contraddittorio con le dichiarazioni del collaboratore Perrone – il quale
colloca la cessazione dei rapporti tra i Simeoli e il clan Polverino negli anni
2008/2009 – l’esistenza di attuali esigenze cautelari legate alla permanenza di
pendenze economiche e, quindi, all’attualità del rapporto associativo per la
composizione del conflitto economico tra i Simeoli e il sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione del
provvedimento impugnato, che, dopo aver ricordato il giudicato cautelare
formatosi sui capi di imputazione contestati al ricorrente, giustifica la perdurante
gravità indiziaria ritenuta a suo carico con puntuale ed esaustivo riferimento non
già alle dichiarazioni rese da Verde Domenico, bensì a quelle dei collaboratori di
giustizia Roberto Perrone e Biagio Di Lanno (p. 2 e ss.). Quest’ultimo, in
particolare, riferisce di aver accompagnato più volte emissari del clan Polverino,
tra i quali Sabatino Cerullo, ad incontri col ricorrente, dei quali quei collaboratori
(e altri) dettagliano in modo coerente condotte e ruoli nella gestione delle società
di famiglia. Il ricorso evidenzia invece come connotate dal carattere della novità
circostanze (intervento di altro intermediario nelle trattative coi signori Cesaro)
delle quali non spiega l’effettiva incidenza sull’insieme del materiale indiziarlo
valorizzato dai giudici del merito cautelare e da questi ultimi ritenuto – in modo
2

546-(

particolare l’esame dell’arch. Luigi Russo – dimostrino l’assoluta assenza di

del tutto logico e immune da vizi – sostanzialmente conforme a quello già
acquisito e valutato nel corso delle indagini preliminari. Analogo vizio è
riscontrabile nel ricorso quanto all’omessa giustificazione della doglianza relativa
al preteso venir meno delle esigenze cautelari, atteso che – come correttamente
rilevato dal Tribunale del riesame – la difesa fonda al riguardo espressamente le
sue deduzioni sulle dichiarazioni testimoniali del collaboratore Perrone Roberto

All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e a quello della somma di euro 1.500 in favore della cassa
delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Così deciso il 26/4/2016.

già vagliate nel precedente appello (p. 5).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA