Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22825 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22825 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIONDI GAETANO N. IL 02/03/1981
avverso la sentenza n. 4537/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2013 la Corte di Appello di Torino
confermava la sentenza del Tribunale di Torino dell’8 maggio 2012, con la quale aveva
dichiarato Gaetano Biondi colpevole del reato di cui all’art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110,
per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un paio di cesoie
ed un coltello a serramanico, e, esclusa la recidiva, lo aveva condannato alla pena di
mese uno di arresto ed euro 100,00 di ammenda.

del suo difensore, deducendone la nullità per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e
per il mancato proscioglimento chatt~tp pur nell’assenza di elementi sufficienti ed
idonei a giustificare il giudizio di addebitabilità dei fatti contestatigli.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato su censure generiche, per cui deve essere dichiarato
inammissibile.
1.1 II gravame, anziché individuare singoli profili di criticità del provvedimento
impugnato, articola doglianze generiche circa il mancato proscioglimento dell’imputato e
ciò in modo indifferente al percorso argomentativo che correda la sentenza e privo
dell’illustrazione delle ragioni delle censure mosse. Per contro, la decisione impugnata,
dopo aver rilevato che i motivi di appello vertevano esclusivamente sul trattamento
sanzionatorio, ha escluso qualsiasi possibilità di prosciogliere d’ufficio il Biondi per la
decisiva capacità dimostrativa delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
1.2 Deve dunque rilevarsi, da un lato che non è consentito col ricorso per
cassazione dedurre per la prima volta doglianze di nullità, non prospettate ai giudici di
appello, dall’altro che in ogni caso difetta la specificazione dei motivi per i quali avrebbe
dovuto essere raggiunta una diversa decisione, non essendo all’uopo sufficiente
lamentare che gli elementi probatori raccolti non consentivano di formulare il giudizio di
reità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti
nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

1

2.Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

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