Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22824 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22824 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuliani Raffaele, nato a Spoleto il 25/4/1954
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli 1’8/2/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Maria Francesca Loy, che ha,concluso per il rigetto del ricorso;
FfIl2LLo ierkeosiro
udito l’Avvocato Giovanni MitZttl, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 febbraio 2016 il Tribunale del riesame di Napoli
,It~ ha confermato quella emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
in data 23 dicembre 2015 che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione,
con quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico, della misura della
custodia cautelare in carcere in atto applicata a Giuliani Raffaele per il delitto di
partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Data Udienza: 26/04/2016

2. Avverso la su indicata ordinanza Giuliani Raffaele ha proposto ricorso per
cassazione per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge
in relazione agli artt. 273, 274, 275, terzo comma, cod. proc. pen. e vizio di
motivazione apparente per avere il Tribunale del riesame ritenuto immutato il
quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento genetico della misura
nonostante dal dispositivo della sentenza di primo grado acquisito agli atti della

203/1991 originariamente contestata in riferimento ai reati fine e la circostanza
che la condotta associativa sia stata ritenuta interrotta nel marzo 2008, sicché
sulla base di tali elementi doveva essere esclusa l’attualità della pericolosità
sociale del ricorrente e il pericolo di recidiva di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc.
pen., anche tenuto conto che lo stesso ricorrente ha, al momento del ricorso, già
scontato circa 3 anni e 10 mesi di reclusione dei 9 anni e 6 mesi di reclusione a
lui inflitti per la condotta associativa accertata fino al marzo 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione del
provvedimento impugnato, che giustifica in modo del tutto adeguato e immune
da vizi logici e giuridici (p. 2 e s.) le ragioni per le quali il Tribunale ritiene non
superata per effetto del mero decorso del tempo la presunzione di sussistenza
delle esigenze cautelari in riferimento al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
non risultando – e per il vero non essendo tali circostanze nemmeno allegate dal
ricorrente – che il Giuliani, in atto sottoposto a regime carcerario di cui all’art. 41
bis 0.P., sia receduto dall’associazione o che la stessa si sia sciolta (con
riferimento alla medesima vicenda cautelare, v. Sez. 1, n. 43670 del 12.6.2015).
Del tutto adeguata deve inoltre ritenersi la motivazione dell’ordinanza impugnata
in relazione alla prospettata sproporzione della custodia sofferta rispetto alla
pena irrogata, tenuto conto della persistenza e consistenza delle esigenze
cautelari correttamente evidenziate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 6510 del
4.2.2015).

All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
proc. pen.

2

procedura incidentale risulti l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 L.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e a quello della somma di euro 1.500 in favore della cassa
delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94

Così deciso il 26/4/2016.

comma 1-ter disp. att. c.p.p.

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