Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22824 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22824 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDONE ROBERTO N. IL 28/11/1954
avverso l’ordinanza n. 50/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/11/2003
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/02/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 25.1.2010 la Corte di appello di Roma, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Verdone Roberto, volta ad
ottenere: a) l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod.
proc. pen., tenuto conto dello stato di tossicodipendenza del condannato, tra la
sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11.2.2002, irrevocabile il
13.6.2003, e la sentenza emessa dalla medesima Corte di appello il 14.6.2002,

sentenza per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90.
Con sentenza in data 18.1.2011 questa Corte aveva annullato con rinvio la
predetta decisione atteso che la Corte territoriale si era limitata ad escludere lo
stato di tossicodipendenza senza valutare la sussistenza degli ulteriori
presupposti per il riconoscimento della continuazione.
In data 26.5.2011 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza ex art.
671 cod. proc. pen. rilevando che nonostante la omogeneità dei reati, dalla
lettura delle sentenze emerge la diversità delle condotte atteso che nel primo
fatto il condannato era responsabile della cessione a spacciatori, nel secondo
forniva i corrieri ed acquistava grosse partite di eroina e cocaina; tali condotte
escludono che si trattasse di attività finalizzata a procacciarsi la dose di
stupefacente; inoltre, i fatti erano stati commessi a distanza di circa cinque anni.

2. Avverso detta ultima ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il
Verdone il quale lamenta che la Corte territoriale non si è attenuta a quanto
indicato nella sentenza di annullamento. Infatti, in sede di rinvio è stato
dimostrato lo stato di tossicodipendenza in relazione al periodo cui si riferisce
l’attività illecita; del resto, dalla sentenza emergeva che il Verdone era uno
spacciatore assuntore di dosi massicce di stupefacenti. Rileva, altresì, che la
distanza temporale tra i due episodi era stata determinata dal lungo periodo di
custodia cautelare che aveva impedito ulteriori condotte criminose.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare

in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità

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irrevocabile il 24.11.2003; b) la specificazione della pena inflitta con la seconda

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della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv, 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212),
Nella specie si palesa l’infondatezza delle doglianze del ricorrente, atteso che
il giudice del rinvio, uniformandosi al dictum della Corte di legittimità, ha

luce dei criteri innanzi richiamati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 febbraio 2013.

valutato compiutamente gli elementi acquisiti e quelli dedotti dall’interessato alla

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