Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22822 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22822 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNOLI CLAUDIO N. IL 03/02/1976
avverso la sentenza n. 621/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

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Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Bari con sentenza emessa il 10 luglio 2012 riformava
parzialmente quella del Tribunale di Foggia, sezione di Manfredonia, del 25
settembre 2007, che all’esito del giudizio abbreviato aveva condannato Claudio
Iannoli alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di
violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per essersi

onestamente e di rispettare le leggi e non avere portato con sé copia del decreto di
sottoposizione alla misura di prevenzione. Per l’effetto, la Corte di Appello riduceva
la pena inflittagli a mesi dieci e giorni venti di reclusione e confermava nel resto la
sentenza impugnata.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ha lamentato violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione per avere la Corte di Appello negato le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva: tale statuizione non
era stata giustificata da congrua motivazione e le deduzioni difensive non erano
state prese in considerazione circa la giovane età, il comportamento processuale e
la manifestazione di resipiscenza dell’imputato, tutti elementi che avrebbero
consentito di ridurre la pena, inflitta, invece, in misura eccessiva e sproporzionata.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.L’unico promiscuo motivo di ricorso è del tutto svincolato dal percorso
motivazionale esposto nella sentenza impugnata, nella quale la Corte di merito ha
evidenziato specifici elementi che rendevano l’imputato immeritevole delle
circostanze attenuanti generiche: si tratta dei numerosi precedenti penali, che gli
erano valsa la corretta ed indiscussa contestazione della recidiva, della negativa
personalità emersa da tali condotte, dell’inclinazione alla commissione abituale di
fatti criminosi, dell’età non definibile giovane in soggetto nato nel 1976, ossia
trentunenne all’epoca dei fatti e quindi nella piena maturità.
1.1 In tal modo i giudici di appello hanno già offerto congrua risposta alle
doglianze prospettate con l’atto di appello, mentre il ricorso si basa soltanto in
modo generico sulla correttezza del comportamento processuale e sulla
manifestazione di resipiscenza dell’imputato senza illustrarne le ragioni e specificare
gli elementi dai quali desumerli, per cui tali allegazioni si risolvono

in labiali

associato con soggetti pregiudicati, per non avere osservato l’obbligo di vivere

asserzioni prive di reale significato ed inidonee a dare conto dei vizi denunciati. Il
che è tanto più vero se si considera che la pena inflitta è stata determinata
partendo da quella minima edittale senza abbia alcun riscontro la doglianza circa la
sua eccessività e sproporzione.
L’impugnazione va quindi dichiarata inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

stima equo determinare in € 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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