Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22821 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22821 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI GIANLUCA N. IL 13/03/1979
avverso la sentenza n. 302005/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto
I‘(
1.11 Tribunale di Venezia con sentenza emessa il 1e marzo 2012 dichiarava
l’imputato Gianluca Ferrari colpevole dei reati di cui all’art. 651 cod. pen. e 221
R.D. n. 773 del 1931, contestatigli perché, legittimamente richiesto di dichiarare le
proprie generalità e di esibire un documento d’identità da personale della Questura
di Venezia, si rifiutava indebitamente di qualificarsi e di esibire il documento, fatti
commessi in Venezia il 7/11/2009. Per l’effetto il Tribunale, unificati i reati ai sensi

che al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’imputato a mezzo del
suo difensore, in seguito qualificato come ricorso per cassazione, per chiederne
l’annullamento per la mancata assoluzione dai reati contestati, in quanto
l’identificazione dell’imputato era avvenuta a distanza di cinque giorni dai fatti e
non nell’immediatezza e non era possibile ravvisare il concorso tra i due reati per
essere la condotta idonea a violare una sola disposizione di legge.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.L’unico motivo di ricorso pone due questioni; la prima riguarda le modalità
di identificazione dell’imputato, avvenute a distanza di qualche giorno dal controllo
operato dal personale di p.g.: il giudice di merito ha però rilevato che il teste
Zennaro aveva effettuato il riconoscimento dell’imputato mediante visione di album
fotografico, corredato dalla descrizione delle fattezze fisiche dell’imputato,
circostanza che escludeva qualsiasi possibilità di dubbio sulla ricostruzione dei fatti
e sulla loro riferibilità al Ferrari.
1.1 La seconda questione è in punto di diritto e verte sulla possibilità di
configurare il concorso tra le due fattispecie dell’art. 651 cod. pen. e dell’art. 294
R.D. n. 635 del 1940: la soluzione offerta si pone in continuità con l’orientamento
interpretativo di questa Corte, secondo il quale “Il rifiuto di consegnare il
documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra – ove ne ricorrono le altre
condizioni legali (persona pericolosa o sospetta) – gli estremi del reato di cui agli
artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento; tale reato non assorbe quello di
rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.), ma
concorre con lo stesso trattandosi di reati aventi un diverso elemento materiale ed
una diversa obiettività giuridica” (Cass. sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, Cozzella, rv.

1

dell’art. 81 cod. pen., lo condannava alla pena di euro 100,00 di ammenda, oltre

203852; sez. 1, n. 10676 del 24/02/2005, Albanese, rv. 231125; sez. 6, n. 14211
del 12/03/2009, Trovato, rv. 243317).
Per contro, il ricorso a tali rilievi non oppone alcuna argomentazione capace di
superarne il fondamento e dimostrarne l’erroneità.
L’impugnazione va quindi dichiarata inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

stima equo determinare in C 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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