Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22821 del 15/04/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22821 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SCALIA LAURA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Savoia Carlo, nato ad Aversa il 21/03/1970
avverso l’ordinanza del 27/01/2016 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per rinuncia
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 27 gennaio 2016,
ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Carlo
Savoia avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dell’
Data Udienza: 15/04/2016
11 gennaio 2016 con cui veniva applicata, a Carlo Savoia, la misura
cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.
2. Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza in capo all’indagato di gravi
indizi di colpevolezza dei reati di turbata libertà degli incanti e di
corruzione aggravata, in concorso con altri ed in forma continuata
(artt. 81 cpv, 110, 353, 319, 319-bis – 321 cod. pen., per i capi g)
h) dell’incolpazione) relativamente a tre gare d’appalto indette per la
Ameno nell’isola d’Ischia, le prime due, e la terza nel Comune di
Monte di Procida.
3. Avverso l’indicata ordinanza propone ricorso per cassazione la
difesa del Savoia che affida il mezzo a due motivi.
4. Per atto depositato in data 14 aprile 2016, il Savoia ed il
difensore di questi hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In esito all’intervenuta rinuncia al ricorso va dichiarata
l’inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.
Non derivando l’intervenuta inammissibilità da fatti indipendenti
dalla volontà del ricorrente, quest’ultimo va gravato della condanna
alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria,
dall’art. 616 cod. proc. pen. che, in ragione dei profili di colpa
ravvisati nell’assunta iniziativa processuale e dei compiuti esiti di
quest’ultima, si reputa equo stimare in euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2016
Il Consigliere estensore
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