Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2282 del 06/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2282 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Repubblica Federativa del Brasile
avverso la sentenza n.30/15 emessa il 23 marzo 2015 dalla Corte di appello di Roma
nel procedimento per la richiesta di estradizione verso la Repubblica Federativa del Brasile del
cittadino olandese VAN COOLWIJK Ronald n. L’Aja (Olanda) il 28 aprile 1954

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Mario Pinelli, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio, con riconoscimento delle condizioni per la richiesta di estradizione;
sentito il difensore della ricorrente, avv. Michele Gentiloni Silverj del foro di Roma che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito il difensore di Van Coolwijk Ronald, avv. Alessandra Balata del foro di Roma, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 06/10/2015

7.,

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza in data 14 maggio 2013 la Corte di appello di Roma dichiarava

sussistere le condizioni per l’estradizione del cittadino olandese Van Coolwijk Ronald per
l’esecuzione della pena di diciassette anni, sei mesi e un giorno, residua rispetto alla maggiore
pena di venti anni di reclusione inflittagli in relazione al delitto di traffico di stupefacenti con
sentenza n.95.000.1069-0 emessa il 26 giugno 1995 dalla seconda sezione del Tribunale
Federale di Espirito Santo (Brasile), definitiva il 13 luglio 1998. Nei confronti del Van Coolwijk,

ordinanza di custodia cautelare, eseguita nell’istituto carcerario ove il cittadino olandese si
trovava detenuto per fatti analoghi.
2.

A seguito di ricorso dell’estradando la Sesta sezione penale di questa Corte, con

sentenza in data 15 ottobre 2013, ha annullato la sentenza di estradizione sopra indicataa
rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Corte ha posto
in rilievo che dai rapporti di fonti non governative di riconosciuta attendibilità sul piano
internazionale, quali Amnesty International e Human Rights Watch, risultava che la situazione
delle carceri brasiliane era caratterizzata, soprattutto in alcuni distretti statali tra i quali quello
di Espirito Santo in cui il Van Coolwijk avrebbe dovuto espiare la pena, dalla pratica della
violenza e della sopraffazione nei confronti dei detenuti ad opera sia di bande criminali interne,
conosciute e tollerate dalle autorità carcerarie, sia degli stessi agenti di custodia, nell’ambito di
una condizione strutturale di fatiscenza e di inadeguatezza degli edifici carcerari che era causa
di sovraffollamento e di carenze igienico-sanitarie. Tale situazione era ben conosciuta dalle
autorità brasiliane tanto che -come si desumeva dalla stessa sentenza impugnata- il Ministro
della giustizia in data 15 maggio 2011 aveva adottato una risoluzione per l’adozione di un
piano di emergenza finalizzato all’impiego di risorse idonee a risolvere le carenze del
trattamento carcerario. La Corte ha ritenuto quindi superficiale l’affermazione della Corte
territoriale, secondo la quale detta situazione che esponeva i detenuti a trattamenti quanto
meno degradanti non dipendesse da una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, in
quanto anche l’inerzia nell’affrontare con misure adeguate (edilizie, igieniche, sanitarie,
educative, di polizia interna) costituiva una “scelta di fatto”. Ha ritenuto pertanto necessario
che in sede di rinvio la Corte di appello di Roma accertasse, con le forme previste dall’arti°
del Trattato di estradizione Italia-Brasile e avuto riguardo alle norme interne e convenzionali
richiamate nella sentenza di annullamento, l’esito delle iniziative annunciate nel maggio 2011
dal Governo brasiliano e se la situazione di inaccettabile degrado umano e materiale del
trattamento carcerario brasiliano potesse dirsi quanto meno significativamente attenuata.
3.

Con sentenza in data 23 marzo 2015 la Corte di appello di Roma in sede di rinvio

-previa acquisizione delle informazioni richieste attraverso il Ministero della Giustizia, Direzione
Generale della giustizia penale, Ufficio II, e della documentazione prodotta dai difensori
dell’estradando- ha preso atto che le autorità brasiliane si sono impegnate a destinare il Van

in accoglimento della richiesta del Ministro della Giustizia, il 10 ottobre 2012 era stata emessa

Coolwijk, in caso di accoglimento della richiesta di estradizione, ad una struttura carceraria
fornita di standard accettabili di vivibilità che potevano rilevarsi anche dalla documentazione
fotografica acquisita (misura delle celle, controllo dell’alimentazione e dell’istruzione dei
detenuti e altri parametri essenziali), ma ha anche ritenuto che la prevedibile mobilità dei
detenuti all’interno del sistema carcerario non consentisse all’autorità giudiziaria italiana di
controllare nel tempo la sistemazione carceraria del detenuto; ha inoltre osservato che la
struttura prescelta risultava gestita anche attraverso la

Montesinos Sistemas de Admistracao

contestazioni in relazione a numerosi inadempimenti a clausole contrattuali secondo la
documentazione prodotta dalla difesa del Van Coolwijk, mentre erano emersi episodi di
violenza ai danni di detenute ristrette in altro settore dell’istituto penitenziario. In particolare in
una missiva inviata dal responsabile della società al Procuratore della Repubblica del luogo nel
gennaio 2015 si tentava di minimizzare gli addebiti per la loro episodicità e per l’applicazione di
sanzioni nei confronti degli autori. La conclusione che la Corte territoriale ne ha tratto è che, in
presenza delle criticità rappresentate, non può ritenersi garantita la sottrazione del detenuto a
trattamenti disumani e degradanti e che, comunque, sul piano generale non può registrarsi un
miglioramento delle condizioni carcerarie nello Stato del Brasile. La richiesta di estradizione
non è stata quindi accolta.
3.1.

Lo Stato richiedente (Repubblica Federativa del Brasile), intervenuto ai sensi

dell’art.702 cod.proc.pen. nel procedimento estradizionale, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce la violazione degli artt.698 co.1, 705 co.2 lett.c) cod.proc.pen., 5
lett.b) del Trattato di estradizione italo-brasiliano e, in particolare, l’erroneità delle valutazioni
in fatto della Corte di appello. Si rileva che: a) gli elementi negativi rappresentati dalla difesa
dell’estradando sullo specifico istituto penitenziario sono vaghi, non provenienti da fonti ufficiali
e non indicativi di una generalizzata crisi dell’istituzione; b) la particolare criticità della
situazione delle carceri nello Stato dell’Espirito Santo è priva di riscontri documentali; c) la
corposa memoria difensiva, corredata da solidi riscontri documentali ufficiali, non è stata presa
in adeguata considerazione nel provvedimento impugnato. Inoltre si osserva che le
argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sono erronee perché l’unico
canone di valutazione in ordine al pericolo di trattamenti contrari ai diritti fondamentali deve
riferirsi alla situazione concreta in cui si troverebbe il singolo estradando e non alle generali
condizioni di detenzione nel Paese richiedente. Nel caso di specie sulla base del Trattato
bilaterale di estradizione ratificato con legge 23 aprile 1991 n.144 ricorrono, secondo il
ricorrente, i presupposti positivi per procedere alla consegna, mentre non sussistono condizioni
ostative. Quanto al motivo di rifiuto dell’estradizione previsto dall’art.5 lett.b) del Trattato (il
fondato motivo di ritenere che il soggetto, se estradato, possa essere assoggettato a
trattamenti contrari ai suoi diritti fondamentali: cd. divieto di refoulement), lo stesso si
inserisce in un sistema internazionale pattizio informato sul riconoscimento di valori comuni tra

Prisonal Lida, una società privata appaltatrice dei servizi essenziali, destinataria di specifiche

due Stati democratici e omogenei culturalmente come l’Italia e il Brasile, tra i quali in molti casi
l’estradizione è stata reciprocamente concessa, anche nell’anno 2015 (casi Cavalcanti e
Pizzolato). Nel ricorso si citano precedenti della giurisprudenza di legittimità circa l’irrilevanza
di occasionali episodi di violazione di diritti umani, violazione che per essere rilevante deve
corrispondere ad una scelta dello Stato richiedente nella sua veste istituzionale (Cass. sez.VI
26 novembre 2009 n.46444).
La Corte territoriale non ha formulato, a parere del ricorrente, un giudizio sulla

degradanti, essendosi limitata a valutazioni solo astratte. La Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e la Convenzione ONU contro la Tortura (Convenzione CAT) prevedono meccanismi
di ricorso individuale e le decisioni emesse dalla Corte EDU e dal Comitato CAT costituiscono la
fonte principale di interpretazione del cd. divieto di refoulement. In particolare la Corte EDU ha
escluso la violazione del divieto nel caso in cui l’estradando sarebbe inserito in un sistema
penitenziario afflitto da gravi carenze dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Si citano
sentenze di legittimità che recepiscono tale interpretazione (Cass. sez.VI 26 settembre 2008
n.43857; sez.VI 6 marzo 2013 n.10905) e, comunque, attribuiscono rilievo solo a quegli atti di
sopraffazione che esprimano una scelta istituzionale dello Stato richiedente, senza attribuire
valenza probatoria ai rapporti di pur prestigiose organizzazioni internazionali che non siano
attualizzati e non si limitino ad una valutazione frammentaria (Cass. sez.VI 28 aprile 2010
n.20514) sotto la forma di denuncia di criticità (Cass. sez.VI 8 aprile 2014 n.30864). Nel
ricorso si sostiene inoltre che non vi sono motivi di pericolo in capo all’estradando, né questi
possono essere desunti dalla generica e datata documentazione (anche articoli di giornale)
prodotta dalla sua difesa. Gli episodi di violenza verificatisi a carico di donne nell’istituto
carcerario al quale il Van Coolwijk sarebbe destinato in caso di estradizione sarebbero
irrilevanti per l’estradando. Vengono confutati gli argomenti della Corte territoriale circa
l’inadeguatezza dell’istituto carcerario di Cachoeiro de IItapemirim, istituto in cui il trattamento
corrisponde o addirittura supera gli

standard internazionali, come si evince dal rapporto

mensile Montesinos, sia sotto il profilo del trattamento che sotto quello della capienza e della
(quasi totale) mancanza di violenza.
Anche l’eventualità di un trasferimento non desterebbe preoccupazione per gli sforzi e i
notevoli investimenti economici effettuati nello Stato dell’Espirito Santo per migliorare le
condizioni della popolazione carceraria. Né vanno sottovalutate le garanzie diplomatiche,
valorizzate da questa Corte nella sentenza relativa ad un altro caso di estradizione richiesto
dalla Repubblica federativa del Brasile (Cass. sez.VI 11 febbraio 2015 n.10965, P.G. e altro in
proc. Pizzolato).
Nell’interesse dell’estradando sono ste presentate, in data 10 settembre 2015 e 10
ottobre 2015, due note “deposito documenti” aventi ad oggetto relazioni dell’Human Rights

situazione concreta di rischio per l’estradando di essere sottoposto a condizioni di vita

Watch e del CAT e un articolo di stampa che descrivono in termini preoccupanti la situazione
delle carceri in Brasile.

Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
La Corte territoriale in sede di rinvio ha disposto, con ordinanza in data 19 marzo 2014,
l’acquisizione attraverso il Ministero della Giustizia -segnatamente attraverso la Direzione

della procedura. E’ stata acquisita la documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia
ed è stata acquisita l’ulteriore documentazione prodotta dalle parti.
Nel provvedimento impugnato si richiama il contenuto della sentenza di annullamento
con rinvio emesso da questa Corte e si prende atto dell’impegno delle Autorità brasiliane a
destinare il Van Coolwijk, in caso di accoglimento della richiesta di estradizione, all’istituto
carcerario Cachoeiro de IItapemirim sito nel distretto Espirito Santo.
Pur riconoscendo che detta struttura carceraria risulta, anche dalla documentazione
fotografica acquisita, fornita di “standard accettabili di vivibilità (rapportati alla misura delle

celle, al controllo dell’alimentazione e dell’istruzione dei detenuti e ad altri parametri indicativi
del rispetto di criteri elementari di civiltà)”, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto non
necessario accertare “le condizioni più o meno accettabili di gestione di una determinata

struttura, non essendo in alcun modo controllabile da parte dell’A.G. italiana la gestione nel
tempo della sistemazione carceraria del detenuto”,

con riferimento alla possibilità di

trasferimento dei detenuti per varie ragioni (sovraffollamento dell’istituto, esigenze sanitarie
sopravvenute, esigenze di ordine pubblico, situazioni contingenti) all’interno del sistema
carcerario.
La Corte ritiene che l’accertamento degli “standard accettabili di vivibilità” dell’istituto al
quale le Autorità brasiliane si sono impegnate a destinare il Van Coolwijk in caso di
accoglimento della richiesta di estradizione dimostri che nel distretto Espirito Santo, in cui
erano state rilevate in epoca non recente (nel dicembre 2009, in occasione di una missione
dell’Unione Europea in Brasile, i cui esiti venivano sintetizzati in un estratto comunicato al
Ministero degli Affari esteri datato 13 maggio 2010) condizioni di detenzione caratterizzate da
violenza e sopraffazione, la situazione carceraria si è evoluta positivamente essendosi quanto
meno attenuate, anche per i rilevanti investimenti economici effettuati, le carenze del
trattamento carcerario che avevano indotto il Ministero della Giustizia ad adottare il 15 maggio
2011 un piano di emergenza (a11.16 al ricorso).
In concreto pertanto non sussisterebbe la sola causa ostativa, in presenza di tutti gli
altri presupposti per la consegna, all’accoglimento della richiesta di estradizione del Van

(),

generale per la giustizia penale, Uficio II- delle informazioni utili e necessarie per la definizione

6
Coolwijk rappresentata dal “pericolo di trattamento contrario ai diritti umani”

(art.5 lett.b del

Trattato bilaterale di estradizione tra Repubblica Italiana e Repubblica federativa del Brasile del
17 ottobre 1989, ratificato con legge 23 aprile 1991).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte espresso il principio che la condizione
ostativa all’estradizione del pericolo di violazione dei diritti fondamentali opera esclusivamente
nel caso in cui derivi da una scelta normativa o solo di fatto dello Stato richiedente, a
prescindere da contingenze estranee e orientamenti istituzionali e non rilevando quelle

2013, Neledva; 6 marzo 2013 n.10905, Bishara Meged; 24 maggio 2006 n.21985, Raduef; 26
aprile 2004 n.26900, Martinez; 18 novembre 1998 n.3702, Frederik).
La valutazione della sussistenza o meno di detta causa ostativa non può nel caso di
specie che essere effettuata in concreto. Esclusa la previsione normativa da parte dello Stato
richiedente di atti persecutori o discriminatori ovvero di pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti o comunque di atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della
persona, l’eventuale scelta di fatto non può infatti che riguardare la determinazione a livello
politico-amministrativo di tollerare una situazione diffusa e non episodica di gravi violazioni dei
diritti umani nel trattamento carcerario evitando di adottare misure adeguate per prevenirle.
A questo riguardo la Corte recentemente, nel caso di altra richiesta di estradizione
proveniente dal Brasile, ha affermato il principio, condiviso da questo collegio, che, in tema di
estradizione per l’estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che
l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti
crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti
fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la
violazione di tali diritti derivante da una diffusa e grave situazione di endemica violenza
all’interno del sistema carcerario dello Stato richiedente, le Autorità di quello Stato offrano
specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione del “consegnato” ad un trattamento
diverso da quello previsto nell’ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la
possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura (Cass. sez.VI 11 febbraio
2015 n.10965, P.G. e altro in proc. Pizzolato). Anche la “situazione di endemica violenza” deve
infatti essere suscettibile, con ragionevole grado di probabilità, di riverberare i suoi effetti
sull’estradando e di comportare per lui un concreto rischio di sottoposizione a trattamenti che
costituiscano violazione dei suoi diritti fondamentali, a nulla rilevando la denuncia da parte di
organizzazioni internazionali e organi di informazioni di episodi occasionali di persecuzione e
discriminazione segnalati in modo tale da non essere ritenuti peculiari di un sistema (tra le
tante, Cass. sez.VI 8 aprile 2014 n.30864, P.G. in proc.Lytvynyuk; sez.VI 20 dicembre 2013
n.2657, Cobellan; sez.VI 5 febbraio 2008 n.15626, Usurelu In). Anche il Comitato contro la
Tortura (CAT), con riferimento all’art.3 della Convenzione ONU contro la Tortura, e la Corte

situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (Cass. sez.VI 6 dicembre

qEDU, con riferimento all’art.3 della CEDU, hanno emesso pronunce, di cui nel ricorso vi è
un’ampia rassegna, in cui la rilevanza di trattamenti contrari ai diritti fondamentali viene
ancorata alla situazione concerta del singolo individuo.
Nel caso in esame lo Stato richiedente ha indicato la destinazione del Van Coolwijk al
complesso penitenziario di Cachoeiro de Itapemirim, come risulta dalle note trasmesse per via
diplomatica circa l’individuazione da parte del sottosegretario alla Giustizia dello Stato di
Espirito Santo dell’istituto carcerario in cui il Van Coolwijk, se estradato, dovrà essere custodito

emesso da un giudice federale di Espirito Santo (allegati 12 e 13 al ricorso).
La Corte di appello nel provvedimento impugnato dà atto dell’accertamento di “standard

accettabili di vivibilità (rapportati alla misura delle celle, al controllo dell’alimentazione e
dell’istruzione dei detenuti e ad altri parametri indicativi del rispetto di criteri elementari di
civiltà)” dell’istituto carcerario, sottoposto con esito positivo a controlli ispettivi dall’ente
preposto alla verifica delle condizioni di detenzione nello Stato di Espirito Santo. Dalla
documentazione allegata al ricorso (a11.15) risulta chiarita la vera natura delle sanzioni
amministrative inflitta all’impresa Montesinos, società privata appaltatrice di alcuni servizi
dell’istituto, mentre scarsamente significativo risulta il numero delle violenze (21 in due anni)
denunciate nell’arco di due anni. L’eventuale trasferimento del Van Coolwijk in altro istituto
privo delle medesime caratteristiche costituisce infine una mera ipotesi, non potendosi peraltro
sottovalutare le garanzie diplomatiche valorizzate da questa Corte in recenti pronunce (Cass.
sez.VI 11 febbraio 2015 n.10965, P.G. e altro in proc. Pizzolato).
Va infine rilevato che il Governo brasiliano con nota in data 15 gennaio 2015 del
Sostituto ministro di giustizia brasiliano Marivado de Castro Pereira (all. 17 al ricorso) ha
informato il Procuratore generale della Repubblica dott. Rodrigo Janot Monteiro de Barros che

“Io Stato brasiliano garantirà e farà rispettare i diritti fondamentali del condannato, in
conformità con lo stabilito nella Costituzione federale del 5 ottobre 1998 e nella legislazione
vigente”).
Le assicurazioni trasmesse per via diplomatica in ordine all’istituto di destinazione e al
rispetto dei diritti fondamentali del Van Coolwijk costituiscono allo stato sufficiente garanzia in
considerazione delle autorità di altissimo livello da cui provengono e dell’adesione dello Stato
richiedente a trattati internazionali che garantiscono e promuovono il rispetto dei diritti
fondamentali dei detenuti (ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione ONU contro la
Tortura), con l’accettazione di meccanismi di monitoraggio e valutazioni internazionali, anche
per il tramite di ricorsi individuali. Ulteriore verifica della validità e della concreta rilevanza
delle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente sarà effettuata dal Ministro della Giustizia,
competente per l’emissione dell’eventuale decreto di estradizione.

i,

e dal relativo provvedimento di omologazione giurisdizionale e conferimento di forza esecutiva

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e va dichiarata la sussistenza
delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di Van Coolwijk Ronald
presentata dalla Repubblica Federativa del Brasile in relazione all’esecuzione della sentenza del
Tribunale Federale di Espirito Santo emessa il 26 giugno 1995, divenuta definitiva il 13 luglio
1998.
Ai sensi del’art.704 cod.proc.pen. comma 3, Van Coolwijk Ronald n. L’Aja (Olanda) il 28
aprile 1954 dovrà essere catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per

Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art.203 disp. att. cod.proc.pen. e alla
comunicazione immediatamente del presente provvedimento alla Procura Generale, sede, per
la sua esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara sussistenti le condizioni per
l’accoglimento della domanda di estradizione di Van Coolwijk Ronald presentata dalla
Repubblica Federativa del Brasile in relazione all’esecuzione della sentenza del Tribunale
Federale di Espirito Santo emessa il 26 giugno 1995, divenuta definitiva il 13 luglio 1998.
Visto l’art.704 cod.proc.pen. comma 3, ordina agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia
giudiziaria che Van Coolwijk Ronald n. L’Aja (Olanda) il 28 aprile 1954 sia catturato e
immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanere a disposizione del Ministro
della Giustizia per la consegna allo Stato richiedente. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art.203 disp. att. cod.proc.pen. e di comunicare immediatamente il
presente provvedimento alla Procura Generale, sede, per la sua esecuzione.
Roma 6 ottobre 2015

il cons. est.
Il esidente

rimanere a disposizione del Ministro della Giustizia per la consegna allo Stato richiedente. La

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA