Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22819 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22819 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO GIOACCHINO N. IL 20/02/1969
avverso la sentenza n. 3356/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

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Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Bari con sentenza emessa il 9 novembre 2012
riformava parzialmente quella del G.U.P. del Tribunale di Trani del 26 settembre
2008, che aveva condannato Gioacchino D’Ambrosio alla pena di anno uno e mesi
quattro reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di guida senza patente e
di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per avere

rispettare le leggi, in Minervino il 28 febbraio 2008. Per l’effetto, la Corte di Appello,
riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti
alla recidiva, riduceva la pena inflittagli a mesi otto e giorni venti di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione ed omessa valutazione di una prova acquisita
per avere la Corte di Appello ritenuto che la violazione di obblighi amministrativi
integrasse il delitto di cui all’art. 9 comma 2 della legge n. 1423/56 e non avere
considerato la giustificazione offerta dall’imputato circa l’errore in cui era incorso
allorchè aveva ritenuto che l’abilitazione alla conduzione del veicolo “citycar”
includesse anche la possibilità di guidare il ciclomotore.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella
sostanziale riproposizione nel presente giudizio di legittimità delle questioni già
esaminate e decise dai giudici di appello con motivazione concisa, ma immune da
vizi logici o giuridici, che richiama in modo corretto e pertinente l’orientamento
interpretativo della giurisprudenza di legittimità.
1.1 La sentenza impugnata ha ritenuto configurabile l’elemento materiale del
delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, per avere l’imputato
contravvenuto, mediante la conduzione di un ciclomotore in assenza della prescritta
abilitazione, all’obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi. In tal modo ha
offerto puntuale applicazione all’orientamento interpretativo più recente ed ormai
consolidato di questa Corte, secondo il quale è configurabile il “concorso formale tra
ogni specifico titolo di reato – commesso dal sorvegliato – e la simultanea
violazione, prevista della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, della prescrizione di
vivere onestamente e di rispettare le leggi” a ragione della diversità dei be i
1

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commesso il reato di cui al capo A) e violato l’obbligo di vivere onestamente e di

giuridici protetti dalle norme incriminatrici (Cass. sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012,
P.G. in proc. Albini, rv. 253090; sez. 1, n. 4893 del 15/1/2009, Pg. in proc. Rullo,
rv. 243350; sez 1, n. 39909 del 18/10/2007, Greco, rv. 237910; sez. 4, n. 32915
del 12/5/2004, Lippolis, rv. 229077; sez. 1, n. 1673 del 10/12/2003, Venosa, rv.
227108). In senso conforme si pone anche la soluzione interpretativa della
fattispecie, offerta dalla giurisprudenza costituzionale (C.C. n. 282 del 2010),
secondo la quale la norma di cui al citato art. 9, laddove appresta sanzione penale
all’infrazione dell’obbligo, imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, di “vivere

principio di tassatività della fattispecie penale nonostante la portata generale e
l’assenza di un contenuto precettivo tipico e dettagliato di tale obbligo, che, al fine
di assicurare la collettività dal pericolo della commissione di fatti illeciti, va correlato
sistematicamente alla complessiva disciplina delle misure di prevenzione. Inoltre,
proprio con riferimento al precetto che impone il rispetto delle leggi, la Corte
Costituzionale con la citata pronuncia ha escluso l’indeterminatezza della
disposizione e ha individuato la sua funzione nell’imposizione al sorvegliato speciale
“di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o
non tenere una certa condotta, non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi
disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità
sociale. Nè vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la
collettività, perché il carattere generale dell’obbligo, da un lato, non ne rende
generico il contenuto e, dall’altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne
il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della
giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale”.
La contraria tesi propugnata col ricorso è priva di qualsiasi fondamento e non
può essere accolta.
1.2 Inoltre, la Corte di merito ha già respinto con motivazione congrua ed
immune da vizi anche la giustificazione fornita dall’imputato, avendo rilevato che la
misura di prevenzione imposta al D’Ambrosio non gli avrebbe consentito di
condurre alcun tipo di veicolo, il che priva di valore esimente il preteso errore sul
contenuto dell’abilitazione di cui aveva goduto, se limitato alle c.d. “citycars”,
oppure comprensivo anche dei ciclomotori.
L’impugnazione va quindi dichiarata inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si
stima equo determinare in € 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

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onestamente, di rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti”, non viola il

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

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