Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22816 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22816 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIUNI GIUSEPPE N. IL 05/12/1946
avverso la sentenza n. 3116/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Bari con sentenza emessa il 14 giugno 2012
confermava quella del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, del 9
marzo 2009, che, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata recidiva, aveva condannato Giuseppe Liuni alla pena di anno uno
veclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 9, comma 2 della L.
n. 1423 del 1956, contestatogli per avere violato la misura di prevenzione della

non essersi presentato al commissariato di P.S. di Cerignola in data 14 agosto
2006.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ha lamentato la carenza di motivazione ed inosservanza o
erronea applicazione della legge penale per avere affermato la Corte di merito la
sussistenza del delitto ascrittogli, nonostante egli non avesse violato l’obbligo di
soggiorno, sicchè era contrario al principio di uguaglianza punire in modo diverso
comportamenti eguali sol perché era stato imposto l’obbligo di soggiorno.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella
sostanziale riproposizione nel presente giudizio di legittimità delle questioni già
esaminate e decise dai giudici di appello con motivazione concisa, ma immune da
vizi logici o giuridici, che richiama in modo corretto e pertinente l’orientamento
interpretativo della giurisprudenza di legittimità.
1.1 In particolare, questa Corte ha da tempo sostenuto che la condotta posta
in essere da soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di p.s. con obbligo di soggiorno che consista nella infrazione alle sue
prescrizioni rientra nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 9 della legge
n. 1423/56, dal momento che, a seguito dell’intervenuta modifica della norma ad
opera del D.L. n. 144 del 2005, la stessa punisce come delitto qualsiasi violazione
degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura stessa, anche se non
specificamente riferite alla permanenza nel comune di residenza (Cass. sez. 1, n.
1485 del 21/12/2005, Manno, rv. 233436; sez. 1, n. 8412 del 27/1/2009, P.G. in
proc. Iuorio, rv. 242975; sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008, P.M. in proc. Lungari,
rv. 242748).

sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per

1.2 Né può fondatamente sostenersi che tale principio di diritto si traduce nella
violazione del principio di uguaglianza, dal momento che l’imposizione dell’obbligo
di soggiorno non si risolve soltanto in un numero maggiore di prescrizioni, ma viene
giustificata dalla maggiore pericolosità del soggetto sottoposto a misura di
prevenzione, di cui si ritiene necessario limitare la facoltà di spostamento, il che
giustifica anche la maggiore severità del trattamento repressivo apprestato
dall’ordinamento in caso di infrazioni agli obblighi imposti.
Per essersi l’impugnazione limitata a proporre un’interpretazione della

fondati e convincenti, ne va dichiarata l’inammissibilità, cui consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si stima
equo determinare in C 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

fattispecie criminosa difforme da quella ormai consolidata in assenza di argomenti

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