Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22815 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22815 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
DESIO Francesco Paolo, nato a Palermo il 15/09/1957
avverso l’ordinanza del 07/01/2016 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona dell’avvocato generale Agnello Rossi,
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Angelo Formuso, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione
di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del 19 dicembre 2015

Data Udienza: 10/03/2016

con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di Francesco Paolo Desio in relazione alla
partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra” (capo
a) e ad un episodio di tentativo di estorsione aggravata ai danni di Gabriel
Gheraescu, responsabile del cantiere dove l’impresa C. Technologic Constrct

2. L’avvocato Angelo Formuso, nell’interesse dell’indagato, ha proposto
ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione di legge e il vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in relazione al
reato associativo. In particolare, censura l’ordinanza per non aver rilevato una
mancanza di motivazione nel provvedimento del G.i.p. ritenuto acriticamente
adesivo alle richieste del pubblico ministero; inoltre, lamenta l’omessa
valutazione delle deduzioni difensive; infine, sottolinea la mancanza di
elementi indiziari per assumere la partecipazione del Desio all’associazione
mafiosa, rilevando come tale affermazione si basi principalmente sulla
precedente condanna per il reato associativo, ma senza che i giudici abbiano
verificato l’attualità della partecipazione.
2.2. Con il secondo motivo assume l’inidoneità degli elementi acquisiti ad
essere considerati gravi indizi di colpevolezza a carico del Desio in relazione al
reato di tentata estorsione aggravata.

3. I motivi proposti sono infondati.
3.1. La partecipazione all’associazione è desunta da intercettazioni
univoche da cui risulta l’inserimento del Desio nelle attività estorsive e il suo
ruolo di uomo di fiducia dei Di Giacomo. Infatti, i giudici hanno ritenuto
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato sulla base di una
serie di intercettazioni, anche ambientali, dalle quali è emersa la attualità
della sua partecipazione all’associazione mafiosa – peraltro già accertata in
una precedente sentenza fino all’aprile del 2000 – nell’ambito della famiglia di
Palermo Centro, per conto della quale si sarebbe occupato soprattutto di
estorsioni nei quartieri del Capo e del Borgo Vecchio di Palermo per conto dei
Di Giacomo (v. pag. 9-15 dell’ordinanza).

s.r.l. stava ristrutturando un edificio (capo e).

3.2. Per quanto riguarda l’episodio estorsivo contestato al capo e) il
Tribunale ha desunto gli elementi indiziari dalla denuncia della persona offesa
che ha riconosciuto nell’indagato la persona che gli ha richiesto
insistentemente i soldi per “aiutare i carcerati” (v. pag. 15-16 dell’ordinanza).

4. Il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza dei gravi indizi di

valutazione degli elementi acquisiti durante le indagini preliminari, sicché deve
escludersi che l’ordinanza sia affetta dai denunciati vizi di motivazione.

5.

L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma

1-ter

disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 marzo 2016

Il Consigli re estensore

colpevolezza in maniera completa e sulla base di una attenta e coerente

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