Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22812 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22812 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Barbato Mariano, nato a Napoli il 07/12/1989

Avverso la sentenza del 30/04/2015 della Corte di appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,
Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/4/2015 la Corte di appello di Napoli ha confermato
quella con cui in data 6/4/2009 il Tribunale di Napoli aveva condannato Barbato
Mariano alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all’art. 385,
comma primo e terzo, cod. pen.

2. Ha presentato ricorso il Barbato tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,
comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 385 e 54 cod. pen.

Data Udienza: 03/05/2016

La Corte territoriale aveva richiamato la motivazione del primo giudice che
aveva dato atto delle condizioni di salute del bimbo che il Barbato aveva
sostenuto di aver soccorso, affetto da crisi epilettiche e quello stesso giorno
riportato a casa dalla madre dopo un dolore all’addome.
Ciò valeva a suffragare uno stato di necessità putativo, in quanto il Barbato
aveva agito nella ritenuta necessità di dover intervenire in aiuto del bambino,

Né avrebbe potuto assumere rilievo il fatto che il Barbato in sede di
interrogatorio non avesse ricordato il nome del bambino.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 533 cod. proc.
pen. e 385 cod. pen., nonché vizio di motivazione agli effetti dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamando la motivazione del primo giudice/ la Corte territoriale aveva
dato rilievo a profili di inverosimiglianza dell’assunto difensivo, non considerando
che una condanna non può essere fondata su un siffatto giudizio ma su una
prova certa oltre ogni ragionevole dubbio.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 385
cod. pen, agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Nella specie non ricorreva l’ipotesi contestata ma la diversa fattispecie presa
in considerazione dall’art. 276, comma

1 ter,

cod. proc. pen., connotata

dall’elemento specializzante costituito dalla trasgressione alle prescrizioni degli
arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria
abitazione o da altro luogo di privata dimora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.

2. Il primo motivo cerca di riproporre la principale linea difensiva, secondo
cui il Barbato avrebbe momentaneamente prestato soccorso ad un bimbo.
Ma l’assunto non si confronta con la motivazione delle sentenze utilizzate dai
Giudici di merito, incentrata sul fatto che il ricorrente era stato colto mentre
cercava di rientrare di soppiatto nella propria abitazione, presso la quale era
ristretto, e sul fatto che il minore era stato poco prima riaccompagnato a casa
dalla madre, peraltro a causa di un malore accusato a scuola, che non aveva
reso necessario un intervento d’urgenza.
In tale quadro è manifestamente infondato l’assunto del ricorrente basato
sul fatto che quel minore soffriva di crisi epilettiche, essendo del tutto
2

per poi rientrare subito a casa.

implausibile, come rilevato sul punto dal primo Giudice, che dopo essere stato
riaccompagnato a casa dalla madre a seguito del malore accusato, il bimbo fosse
stato lasciato di nuovo da solo in cortile.
Tale rilievo, comunque non manifestamente illogico, costituisce idonea
giustificazione della decisione, cui non sono contrapposti argomenti idonei a

3. Il secondo motivo è pure manifestamente infondato, posto che la
motivazione dei Giudici di merito non si fonda su congetture o su mere
valutazioni, bensì su fatti certi, in particolare quelli posti in luce (furtivo rientro in
casa del Barbato, accompagnamento a casa del bimbo, vittima di dolore
all’addome), dai quali è stata coerentemente e non illogicamente desunta
l’inverosimiglianza in concreto della tesi difensiva, da ritenersi smentita sulla
base di convergenti elementi di natura fattuale e logica.

4. Il terzo motivo è ancora più infondato degli altri, in quanto confonde la
disciplina processuale in materia di violazione delle prescrizioni imposte in sede
cautelare con

la

configurabilità

della

fattispecie

penale contestata,

specificamente prevista dall’art. 385, comma primo e terzo, cod. pen., senza che
sia possibile stabilire la prevalenza della prima sulla seconda.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della
somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/5/2016

confutare l’impostazione accusatoria.

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