Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22811 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22811 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI FABRIZIO N. IL 11/08/1986
GUARNIERI GIUSEPPE N. IL 07/09/1978
avverso la sentenza n. 2485/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza emessa 1’11 febbraio 2013
confermava quella del Tribunale di Lanciano del 7 aprile 2011, che aveva
condannato Giuseppe e Fabrizio Guarnieri alla pena di mesi uno e giorni dieci di
arresto ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 2 L. n. 1423 del
1956, loro contestato per avere violato la misura di prevenzione del divieto di
rientro nel Comune di Castel Frentano prima di anni tre, di cui al provvedimento del

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati a mezzo del loro difensore, il quale ha dedotto:
a)carenza ed illogicità della motivazione per avere affermato la Corte di merito che
gli imputati sono residenti a Lanciano e quindi conoscono la zona ed i diversi
comuni, senza che ciò sia riscontrato da alcun elemento;
b) erronea interpretazione della legge penale circa la valutazione dell’esimente
dell’errore di fatto per non aver valutato la cognizione intellettiva degli imputati e la
loro consapevolezza di trovarsi nel comprensorio territoriale del Comune di Castel
Frentano e per avere ritenuto generica la mappa dei luoghi esibita dalla difesa in
modo laconico ed in assenza di un’esatta valutazione di merito sulle indicazioni
della planimetria.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella
sostanziale riproposizione nel presente giudizio di legittimità delle questioni già
esaminate e decise dai giudici di appello con motivazione concisa, ma immune da
vizi logici o giuridici, senza indicare alcuna significativa circostanza che evidenzi
nella sentenza impugnata un’effettiva violazione delle regole in tema di valutazione
della prova o comunque un travisamento del fatto.
1.1 In particolare, la Corte territoriale ha già preso in considerazione le
obiezioni relative alla mancanza dell’elemento psicologico del reato e ha ritenuto
che gli imputati avessero consapevolmente violato il foglio di via obbligatorio,
facendo ritorno nel comune di Caste! Frentano, in quanto residenti a Lanciano e
conoscitori dei comuni limitrofi, come dimostrato dal fatto che il provvedimento
amministrativo era stato emesso sul presupposto che essi erano soliti spostarsi
nella zona di Lanciano e che in entrambe le occasioni nelle quali erano stati sorpresi
dai Carabinieri il 19 ed il 30 settembre 2011 nello stesso punto era stata loro

1

Questore di Chieti del 9 giugno 2007, fatti commessi il 19 ed il 30 settembre 2008.

contestata la violazione della misura di prevenzione, per cui certamente, quanto
meno nella seconda circostanza, essi avevano ben compreso di trovarsi in località
dalla quale erano stati allontanati e nella quale non dovevano fare rientro prima di
tre anni. Inoltre, i giudici di appello hanno rilevato che la mappa prodotta dalla
difesa non era idonea a confutare tali argomenti, in quanto riproducente zone
distanti tra loro.
1.2 Per contro il ricorso si limita a sostenere in modo generico che la semplice
residenza in Lanciano non li rendeva necessariamente conoscitori della zona, ma

provvedimento del Questore, che ne ha disposto l’allontanamento sulla base
dell’abitudine dei Guarnieri di spostarsi nella zona di Lanciano e comuni limitrofi, di
cui dunque dovevano necessariamente avere conoscenza e che la delimitazione dei
territori comunali è solitamente segnalata dal cartelli stradali, che rendono visibile a
chiunque di trovarsi in un determinato comune.
1.3 Anche l’altro motivo, col quale ci si duole della mancata considerazione
dell’errore di fatto nel quale sarebbero incorsi gli imputati, non tiene conto del
percorso motivazionale che correda la decisione impugnata e comunque non illustra
a sufficienza ed in modo chiaro e comprensibile quale sia la condizione personale
degli imputati e per quali ragioni essi non avrebbero compreso di trovarsi in
territorio del comune di Caste! Frentano e ciò anche dopo aver subito il primo
controllo da parte del Carabinieri, che aveva reso palese la violazione commessa e
consentito di comprendere l’estensione spaziale del divieto loro imposto.
La sentenza impugnata resiste alle censure che le sono state mosse, che si
rivelano generiche e del tutto prive di fondamento, quindi inammissibili.
Quanto esposto consente anche di escludere la possibilità di rilevare
l’intervenuta prescrizione del reato contestato in epoca successiva alla sentenza
impugnata: come costantemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte,
l’inammissibilità genetica dell’impugnazione per difetto di specificità o manifesta
infondatezza delle censure, non consentendo il formarsi di un valido rapporto
d’impugnazione, interdice la possibilità di far valere o rilevare d’ufficio la causa
estintiva maturata nelle more della trattazione del ricorso per cassazione (Cass.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del 27/6/2001,
Cavalera, rv. 219531, S.U. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, rv. 231164).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero
– al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si stima equo
determinare in C 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

2

ignora che il preteso “parametro empirico di riferimento” è costituito dallo stesso

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

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