Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22810 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 22810 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Reggio Roberto, nato a Oppido Mamertina il 19/11/1970

Avverso la sentenza del 13/12/2013 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,
Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore, Avv. Domenico Alvaro, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/12/2013 la Corte di appello di Milano ha confermato
quella del 5/5/2010, con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto Reggio
Roberto colpevole del delitto di cessione a Viola Maurizio di cocaina in quantità
non inferiore a g. 72, fatto risalente al 17/4/2002, e lo ha condannato con le
attenuanti generiche alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di
multa.

Data Udienza: 26/04/2016

2. Ha presentato ricorso il Reggio tramite il proprio difensore.
Con unico articolato motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli
artt. 192 e 533 cod. proc. pen. agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen.
Richiamate le doglianze formulate nell’atto di appello, il ricorrente osserva

alla visita del ricorrente al Viola del 17 aprile 2002 e alle conversazioni
telefoniche tra Viola e Desario e tra Viola e Reggio dei giorni 16 e 17 aprile 2002.
Nondimeno la sentenza avrebbe dovuto reputarsi illogica.
Il Reggio aveva escluso di essersi recato il 17 aprile 2002 dal Viola posto che
nel condominio abitavano altri suoi amici che spesso si recava a trovare: d’altro
canto egli non era stato visto in casa del Viola e neppure era stato perquisito
mentre si avvicinava.
I rapporti conflittuali con Molluso Rocco erano affermati apoditticamente in
assenza di riscontri, non desumibili dalle conversazioni intercettate.
In ogni caso manifestamente illogica era l’affermazione che la sostanza
stupefacente pari a g. 72, rinvenuta presso il Viola il 20 aprile 2002, costituisse il
residuo della fornitura effettuata dal Reggio il giorno 17 aprile e dunque il
residuo di quanto consegnato dal Viola ad un emissario di Desario, potendosi al
più ipotizzare che il Reggio avesse consegnato il 17 aprile la sostanza
stupefacente, di quantità e qualità ignota, destinata al Desario.
La condanna era stata invece pronunciata nel presupposto della più ampia
fornitura di cui i 72 grammi costituivano il residuo, senza che di tale più ampia
fornitura vi fosse prova, non potendosi peraltro escludere che nell’arco di tre
giorni il Viola si fosse aliunde procurato il quantitativo rinvenuto, anche perché il
servizio di controllo era stato interrotto il giorno 17 aprile.
La Corte territoriale aveva finito per incorrere nel vizio di manifesta illogicità,
suffragando un’ipotesi accusatoria priva di riscontri, senza avvedersi che si
trattava di due condotte diverse, con diverse implicazioni e ricadute sul piano del
trattamento sanzionatorio, attesa la possibilità di applicare l’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309 del 1990.
Peraltro la modica cessione avrebbe integrato un fatto diverso da quello
contestato con conseguente obbligo di trasmissione degli atti all’Ufficio del P.M.
competente.

2

/y

/

che la Corte territoriale aveva dato rilievo ai rapporti tra Reggio e Molluso Rocco,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso coglie sostanzialmente nel segno.

2. La Corte territoriale ha nitidamente chiarito la triangolazione tra Viola e

conversazioni che comprovano che il Desario si riforniva dal Viola, il quale per
parte sua si era rivolto al Reggio per procurarsi la droga da consegnare al
Desario.
Il pregnante contenuto delle conversazioni, riportate in sequenza anche
nella sentenza di primo grado, non consente di nutrire dubbi circa il ruolo di
rifornitore in concreto avuto nell’occasione dal Reggio, che, come segnalato dai
Giudici di merito, era stato peraltro visto giungere nel palazzo ove abitava il Viola
proprio il giorno e all’orario nel quale in base alle conversazioni era atteso.

3. Ma se sul piano logico tale ricostruzione non risulta manifestamente
illogica, deve nondimeno rilevarsi che l’imputazione era incentrata sulla cessione
da parte del Reggio di un quantitativo non inferiore a g. 72 di cocaina,
corrispondente all’entità di sostanza rinvenuta il giorno venti aprile 2002 in
possesso del Viola e considerata un residuo di quanto ceduto dal Reggio tre
giorni prima, comprensivo del quantitativo poi consegnato all’emissario del
Desario.
Ed è proprio su questo punto che il ricorso segnala l’insuperabile smagliatura
emergente dalla motivazione dei Giudici di merito.
Deve invero rilevarsi che è rimasta ignota la quantità e qualità della
sostanza consegnata dal Viola all’emissario del Desario dopo averla ricevuta dal
Reggio.
D’altro canto nelle conversazioni intercettate, come poste in luce dai Giudici
di merito, vi erano riferimenti ad una aggiuntiva fornitura direttamente
destinata al Viola, peraltro ancora una volta di quantità ignota.
Ma in concreto non è dato sapere, né i giudici di merito hanno in realtà
spiegato, come possa desumersi che il quantitativo di g. 72, rinvenuto tre giorni
dopo in possesso del Viola, costituisse residuo di un’unica fornitura effettuata dal
Reggio.
E’ stato infatti posto in luce dal ricorrente che nell’arco di quei tre giorni dal
17 al 20 aprile le forze dell’ordine avevano cessato il servizio di appostamento e

3

Desario da un lato e tra Viola e Reggio dall’altro, riportando in sintesi le

controllo, mentre la stessa Corte territoriale ha segnalato che il Reggio costituiva
uno dei fornitori del Viola.
Ed allora risulta manifestamente illogico l’assunto che la cocaina repertata il
giorno 20 costituisse residuo di quella specifica fornitura, assunto connotato
invero da un’insuperabile frattura logica, in assenza di elementi che consentano
di escludere una fornitura diversa intercorsa nell’arco di tempo tra il 17 e il 20

Tanto più illogico risulta il tentativo di ascrivere al Reggio l’intera fornitura
sulla base del suo atteggiamento difensivo, volto a negare ogni cosa, posto che
tale atteggiamento era comunque spiegabile con la volontà di sottrarsi alle
responsabilità per la cessione effettuata, il che però non consente di estendere la
valenza inferenziale di tale dato fino al punto da implicare la responsabilità anche
per il quantitativo repertato presso il Viola.

4. In tale prospettiva può dirsi idoneamente ricostruita la fornitura oggetto
di triangolazione, non potendosi invece ascrivere al Reggio il resto.
Peraltro/ deve prendersi atto che è del tutto mancata una compiuta
identificazione della qualità e quantità della droga ceduta al Desario e
proveniente dal Reggio.
In buona sostanza si tratta per questa parte di un caso di «droga parlata»,
che impone l’utilizzo di criteri prudenziali di valutazione, non potendosi in alcun
modo prospettare, tanto meno in assenza di parametri di valutazione del
significato economico dell’affare, che in rapporto alla quantità e qualità della
sostanza o alle modalità del fatto la condotta avesse superato i limiti della lieve
entità.
Il fatto si presta dunque per la parte riferita alla cessione al Desario ad una
riqualificazione in bonam partem ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del
1990, ipotesi che alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge 79 del
2014 costituisce un reato autonomo.
Da ciò discende che deve aversi riguardo ai limiti edittali contemplati per
tale ipotesi ai fini della verifica del termine di prescrizione, che nel massimo è
pari ad anni sette e mesi sei.
Poiché il fatto risale al 17 aprile 2002, deve dunque prendersi atto del
decorso di tale termine, il che comporta l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, perché il reato, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309 del 1990, è estinto per intervenuta prescrizione.

4

aprile da parte di terzi.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché, riqualificato il fatto ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.

Così deciso il 26/4/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA